Sentenza del 30/11/2018 n. 31025 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei - Art. 1, comma 328, l. n. 205 del 2017 - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Accademia ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune di Siena aveva recuperato l'ICI 2008, oltre sanzioni e interessi, relativa a un immobile di proprietà concesso in locazione a una società commerciale che lo utilizzava come albergo. La ricorrente sosteneva che l'esenzione generale prevista dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 359 del 1944 fosse ancora vigente e applicabile all'ICI, anche alla luce dell'art. 1, comma 328, della legge n. 205 del 2017. Ha inoltre contestato l'omessa pronuncia sul legittimo affidamento e sull'utilizzabilità retroattiva della nuova rendita catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la debenza dell'ICI 2008. Ha stabilito che l'art. 1, comma 328, della legge n. 205 del 2017 ha natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva: l'esenzione dell'Accademia non è mai venuta meno, ma opera esclusivamente per i tributi relativi ad attività istituzionali svolte direttamente dall'Accademia e non in regime d'impresa. L'immobile, essendo locato a una società commerciale e destinato allo svolgimento di un'attività lucrativa di terzi, non beneficiava dell'esenzione. Il finanziamento dell'acquisto con risorse istituzionali e il successivo impiego dei canoni per finalità istituzionali sono irrilevanti. È stata esclusa anche la rilevanza del legittimo affidamento ai fini dell'esenzione dal tributo, potendo esso incidere al più su sanzioni e accessori. La rendita catastale notificata nel 2010 poteva essere utilizzata per annualità ancora accertabili, compresa quella del 2008. Spese compensate; disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 3 del D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359
"esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa"
La norma riconosceva all'Accademia un'esenzione tributaria personale e generale, la cui continuità è stata riaffermata dalla legge del 2017, ma entro i limiti dell'attività istituzionale non commerciale.
Art. 1, comma 328, legge 27 dicembre 2017, n. 205
"Le disposizioni del D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359, art. 3, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonchè ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa"
La disposizione ha natura interpretativa e retroattiva: l'esenzione deve considerarsi continuativamente applicabile anche per il passato, ma soltanto ai tributi connessi ad attività istituzionali svolte direttamente e senza modalità imprenditoriali.
Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La disciplina delle esenzioni ICI, pur articolata anche soggettivamente, deve essere applicata verificando sia i requisiti dell'ente sia la destinazione concreta dell'immobile e l'assenza di attività commerciale.
Art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale
La Corte aveva precedentemente ritenuto che la disciplina organica delle esenzioni ICI fosse incompatibile con l'esenzione generale del 1944, determinandone l'abrogazione tacita; tale orientamento è stato superato, per effetto retroattivo, dalla norma interpretativa del 2017.
Art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
Il legittimo affidamento può escludere o ridurre sanzioni, interessi e altri effetti conseguenti, ma non elimina l'obbligazione tributaria principale, che dipende dalla concreta realizzazione del presupposto d'imposta.
Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
La rendita catastale diventa utilizzabile solo dopo la notificazione, ma, una volta notificata, può essere applicata anche alle annualità precedenti ancora accertabili o comunque pendenti.
Artt. 3 e 53 della Costituzione
I principi di uguaglianza e capacità contributiva giustificano un'interpretazione restrittiva delle esenzioni, impedendo che esse favoriscano attività commerciali o determinino indebite alterazioni della concorrenza.
Massime di principio
- Un'esenzione tributaria riconosciuta a un ente può applicarsi anche retroattivamente se una legge successiva ha natura autenticamente interpretativa e chiarisce che la disciplina è sempre rimasta vigente.
- Per le esenzioni sugli immobili non è sufficiente il requisito soggettivo dell'ente proprietario: occorre verificare concretamente la destinazione dell'immobile e il suo utilizzo diretto per attività istituzionali non commerciali.
- La locazione o concessione dell'immobile a un soggetto terzo che vi svolga un'attività imprenditoriale normalmente esclude l'esenzione, anche se il proprietario utilizza i canoni per finanziare i propri scopi istituzionali.
- La provenienza istituzionale delle risorse usate per acquistare l'immobile non determina, da sola, l'esenzione: rileva soprattutto l'utilizzo effettivo dell'immobile nell'anno d'imposta.
- Il legittimo affidamento derivante da prassi amministrative o interpretazioni non uniformi può incidere su sanzioni e accessori, ma normalmente non esclude il pagamento del tributo.
- Una rendita catastale notificata successivamente può essere utilizzata per annualità precedenti, purché tali annualità siano ancora accertabili o pendenti; non può invece essere utilizzata prima della notificazione.
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