Sentenza del 30/11/2018 n. 2129 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento fondati su indagini bancarie relative ai loro conti correnti e al conto intestato alla dipendente P. A., sul quale M. D. disponeva di una delega. L'Ufficio aveva considerato non contabilizzate o imponibili alcune movimentazioni bancarie. Era inoltre contestata la deducibilità di costi registrati su un libro giornale non ancora vidimato. I contribuenti sostenevano che le movimentazioni derivassero da duplicazioni di trasferimenti tra conti, risparmi personali, restituzioni di prestiti e altre causali estranee all'attività d'impresa, e che i costi fossero effettivi e inerenti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio dopo due cassazioni, ha parzialmente accolto le ragioni dei contribuenti. Ha annullato gli avvisi limitatamente alle movimentazioni del conto intestato alla dipendente P. A., ritenendo che la sola delega e le dichiarazioni della dipendente non dimostrassero la riferibilità del conto a M. D. Ha inoltre annullato il recupero relativo ai costi registrati in modo formalmente irregolare, ritenendoli effettivi e inerenti sulla base della documentazione e del contesto della verifica. Nel resto ha confermato la fondatezza degli accertamenti, poiché i contribuenti non avevano fornito una prova analitica e documentale sufficiente delle causali delle altre movimentazioni bancarie. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
I versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili.
La norma introduce una presunzione legale a favore dell'Amministrazione: le movimentazioni bancarie possono da sole fondare l'accertamento di maggiori ricavi, senza necessità di ulteriori riscontri extracontabili o di una preventiva convocazione del contribuente. Spetta al contribuente fornire una prova specifica, analitica e documentale della diversa causale di ciascuna operazione.
Art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972
I movimenti dei conti bancari possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento IVA.
La disciplina consente all'Ufficio di utilizzare i dati dei conti bancari per ricostruire operazioni imponibili anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato, salva la prova contraria del contribuente.
Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973
Le registrazioni devono essere eseguite entro il termine previsto dalla legge e secondo le regole contabili applicabili.
La violazione delle formalità di tenuta o vidimazione del libro giornale non determina automaticamente l'indeducibilità dei costi. Il contribuente può dimostrare l'effettività, l'inerenza e la certezza dei costi anche con mezzi diversi dalle scritture contabili.
Art. 2215 del codice civile
La norma riguarda le formalità relative alla vidimazione e alla tenuta dei libri contabili. La violazione formale non comporta necessariamente, da sola, il disconoscimento sostanziale dei costi, purché questi siano provati sotto il profilo dell'effettività e dell'inerenza.
Art. 75, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986
I costi e gli oneri sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
Anche quando la contabilità presenta irregolarità formali, il contribuente può ottenere la deduzione dei costi fornendo elementi certi e precisi, anche diversi dalle scritture contabili.
Art. 346 del codice di procedura civile
Le domande e le eccezioni non accolte o assorbite devono essere espressamente riproposte nel grado successivo per evitare che si presumano rinunciate. Il principio è stato applicato anche alla fase di rinvio.
Artt. 53, 57 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Le eccezioni relative all'ammissibilità e ai limiti dell'appello tributario devono essere tempestivamente riproposte nei successivi gradi di giudizio; in sede di rinvio non possono essere introdotte questioni già precluse.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie possono costituire, anche da sole, il fondamento di un accertamento fiscale. Il contribuente non può limitarsi a spiegazioni generiche o esemplificative, ma deve collegare ogni singola operazione a una causale documentata e non imponibile.
- La mancata contestazione puntuale da parte dell'Ufficio non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti allegati dal contribuente: nel processo tributario resta necessario assolvere concretamente l'onere della prova.
- La delega a operare su un conto intestato a terzi può rappresentare un elemento indiziario, ma non dimostra automaticamente che tutte le movimentazioni siano riferibili al delegato. Occorrono ulteriori elementi concreti, come operazioni effettuate, disponibilità sostanziale del conto o collegamenti economici documentati.
- Le irregolarità formali nella tenuta o vidimazione dei libri contabili non comportano necessariamente la perdita della deducibilità dei costi. È però indispensabile provare con documenti attendibili l'effettività, la certezza, la precisione e l'inerenza delle spese.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i principi di diritto stabiliti dalla Cassazione e non può riproporre regole di giudizio già escluse, come la necessità di ulteriori riscontri extracontabili rispetto alla presunzione bancaria.
- Un giudicato formatosi su un tributo diverso, come l'IVA rispetto alle imposte dirette, di regola non estende automaticamente i propri effetti, anche se i fatti oggetto dei due procedimenti sono collegati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 nov 2018Sentenza del 30/11/2018 n. 42 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 30 nov 2018Sentenza del 30/11/2018 n. 43 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 30 nov 2018Sentenza del 30/11/2018 n. 236 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 30 nov 2018Sentenza del 30/11/2018 n. 472 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 30 nov 2018Sentenza del 30/11/2018 n. 1142 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 30 nov 2018Sentenza del 30/11/2018 n. 2779 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →