Sentenza del 30/11/2018 n. 236 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli inviti di pagamento relativi al recupero della maggiore accisa sull’energia elettrica per gli anni 2009-2012. Il punto centrale riguardava l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lettera b), del d.lgs. 504/1995 all’energia prodotta da una società consortile e ceduta alle imprese consorziate. Secondo l’Agenzia, l’esenzione presuppone che il produttore sia anche il consumatore finale dell’energia e non opera quando l’energia viene fornita, anche tramite contratti di fornitura, a soggetti giuridicamente distinti. La società sosteneva invece di rientrare nella nozione di autoproduttore prevista dall’art. 2 del d.lgs. 79/1999 e invocava inoltre la tutela dell’affidamento derivante dalle precedenti autorizzazioni amministrative.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l’esenzione dall’accisa deve essere verificata esclusivamente sulla base dei presupposti dell’art. 52, comma 3, lettera b), del d.lgs. 504/1995: energia prodotta da fonti rinnovabili, impianti con potenza superiore a 20 kW, consumo da parte dell’impresa autoproduttrice e utilizzo in locali diversi dalle abitazioni. La definizione di autoproduttore contenuta nel d.lgs. 79/1999, dettata per la regolazione del mercato elettrico, non è stata ritenuta applicabile in materia tributaria. L’energia ceduta alle consorziate, soggetti giuridicamente distinti dalla società consortile, non è stata quindi considerata consumata per uso proprio e resta soggetta ad accisa. Le autorizzazioni amministrative precedenti non potevano attribuire un’esenzione non prevista dalla legge. È stata esclusa anche la possibilità di eliminare il tributo sulla base del legittimo affidamento, riconoscibile al più per le sanzioni. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise)
È esente dall’accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali o luoghi diversi dalle abitazioni.
L’esenzione richiede la contemporanea presenza di quattro condizioni: produzione da fonti rinnovabili, potenza superiore a 20 kW, consumo da parte dello stesso autoproduttore e utilizzo in luoghi non abitativi. L’energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti non costituisce consumo proprio del produttore.
Art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani)
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per l’uso di determinati soggetti collegati, soci o appartenenti a consorzi o società consortili.
La definizione è stata ritenuta settoriale e finalizzata alla regolazione del mercato elettrico; non può estendere, in ambito tributario, l’esenzione prevista dal Testo Unico delle Accise.
Art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La tutela dell’affidamento derivante da indicazioni o comportamenti dell’amministrazione può escludere l’applicazione delle sanzioni, ma non elimina l’obbligazione tributaria prevista dalla legge.
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
L’assenza di una risposta a uno specifico interpello impedisce di attribuire alle precedenti autorizzazioni amministrative un effetto vincolante o preclusivo rispetto al successivo recupero dell’imposta.
Art. 2615-ter del codice civile
La società consortile costituisce un soggetto autonomo, distinto dalle imprese consorziate, con propria autonomia giuridica e patrimoniale; tale distinzione impedisce di considerare automaticamente come consumo proprio della società l’energia utilizzata dalle consorziate.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: devono essere applicati esattamente i requisiti previsti dalla norma tributaria, senza estensioni basate su definizioni contenute in discipline di settore diverse.
- Quando un soggetto produce energia e la fornisce a imprese consorziate o ad altri soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, il consumo da parte di questi ultimi tende a essere considerato consumo di terzi e non autoconsumo esente.
- Le autorizzazioni amministrative o le prassi precedenti dell’amministrazione non possono creare un’esenzione fiscale in assenza dei presupposti di legge; possono tuttavia rilevare, in presenza dei requisiti, per la tutela dell’affidamento e delle sanzioni.
- La definizione di un istituto in una legge con finalità regolatorie o commerciali non è automaticamente utilizzabile per interpretare una norma fiscale, soprattutto quando produce un ampliamento di un’agevolazione.
- Per valutare un’esenzione sull’energia autoprodotta occorre verificare separatamente fonte energetica, potenza dell’impianto, identità tra produttore e consumatore e luogo del consumo, documentando anche eventuali cessioni a terzi.
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