Sentenza del 30/11/2018 n. 43 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
IVA Operazioni inesistenti- Onere della Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell’onere della prova in materia di detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, si discute se l’Amministrazione finanziaria debba dimostrare anche la mala fede del contribuente, oltre alla concreta inesistenza delle operazioni fatturate.
La decisione
È stato affermato che, quando l’Amministrazione contesta l’indebita detrazione dell’IVA per operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare che le operazioni non sono mai state effettivamente realizzate. Non è invece tenuta a dimostrare anche la mala fede del contribuente, poiché l’inesistenza oggettiva dell’operazione è sufficiente a escludere il diritto alla detrazione. Spetta quindi al contribuente, una volta accertata l’inesistenza, contestare efficacemente gli elementi probatori dell’Amministrazione e dimostrare eventualmente la propria estraneità secondo le regole processuali applicabili.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell’imposta
La detrazione presuppone che l’operazione sia stata realmente effettuata. In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l’IVA indicata in fattura non è detraibile.
Principio dell’onere della prova in materia tributaria
L’Amministrazione finanziaria deve provare il fatto costitutivo della pretesa, ossia l’inesistenza oggettiva dell’operazione. Una volta fornita tale prova, non è necessario dimostrare anche la mala fede del contribuente ai fini del recupero dell’IVA detratta.
Massime di principio
- Per contestare una detrazione IVA relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare l’assenza concreta della cessione di beni o della prestazione di servizi.
- L’inesistenza oggettiva dell’operazione incide direttamente sul diritto alla detrazione e può essere sufficiente anche senza la prova della consapevole partecipazione o della mala fede del contribuente.
- La regolarità formale della fattura non garantisce la detraibilità dell’IVA se l’operazione sottostante non è stata realmente eseguita.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre elementi concreti sull’effettiva esecuzione dell’operazione, quali contratti, documenti di trasporto, pagamenti, corrispondenza commerciale e prova della consegna o della prestazione.
- La situazione delle operazioni oggettivamente inesistenti va distinta da quella delle operazioni realmente eseguite ma inserite in una frode IVA: in quest’ultimo caso, la conoscenza o conoscibilità della frode può assumere rilievo nella valutazione della detrazione.
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