Sentenza del 30/11/2018 n. 1142 - Comm. Trib. Prov. Torino
Riscossione - Cartella di pagamento - Insinuazione al fallimento - Interruzione termini prescrizione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare è equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio. Pertanto, essa interrompe la prescrizione e l'effetto interruttivo permane fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione dell'art. 2945, comma 2, c.c.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione, delle istanze presentate dall'Agenzia della Riscossione per l'ammissione del proprio credito al passivo di una procedura fallimentare. Il punto centrale era stabilire se tali istanze fossero assimilabili a un atto introduttivo di giudizio e se l'interruzione prodotta avesse effetti permanenti per tutta la durata della procedura concorsuale.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2945, comma 2
Gli effetti dell'interruzione si verificano anche se il giudizio si estingue; tuttavia, in tal caso, l'interruzione si considera verificata soltanto dalla domanda giudiziale.
L'istanza di insinuazione al passivo, essendo assimilabile a un atto introduttivo di giudizio, produce un'interruzione della prescrizione con effetti permanenti durante la procedura concorsuale, fino alla sua chiusura.
Massime di principio
- La domanda di ammissione al passivo fallimentare può interrompere la prescrizione del credito quando presenta natura e funzione assimilabili a un'iniziativa giudiziale.
- L'effetto interruttivo non è necessariamente limitato al momento della presentazione dell'istanza, ma può protrarsi per tutta la durata della procedura concorsuale.
- Per valutare la prescrizione di un credito insinuato in una procedura concorsuale, occorre considerare la data dell'istanza, la sua idoneità a far valere formalmente il diritto e la data di chiusura della procedura.
- La presentazione dell'istanza da parte dell'Agente della Riscossione può quindi impedire il maturare della prescrizione durante il fallimento, anche quando il credito non sia stato ancora definitivamente soddisfatto.
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