Cassazione Civile, Ordinanza n. 32392/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF e IVA relative al 2002, con cui venivano contestati al contribuente un maggior reddito di lavoro autonomo (attività di geometra), fondato su accertamenti bancari, e un reddito di partecipazione in una s.r.l. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’impugnazione, annullando la ripresa relativa al reddito di partecipazione perché riteneva non adeguatamente provata dall’ente impositore la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva deciso oltre i limiti del devolutum, poiché la questione del reddito di partecipazione non era stata oggetto di uno specifico motivo di appello; con il secondo motivo, rimasto assorbito, aveva verosimilmente censurato ulteriori profili della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo fondato il vizio di ultrapetizione: la CTR aveva esaminato e accolto una questione non specificamente devoluta con l’atto di appello, essendo l’impugnazione del contribuente limitata alla ripresa sul reddito di lavoro autonomo. È stato quindi richiamato il principio di specificità dei motivi di appello e affermato che il giudice di secondo grado non può estendere il proprio esame a capi non specificamente censurati. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo del contribuente anche con riferimento al reddito di partecipazione nella Soget srl per l’anno 2002. Spese di merito compensate; contribuente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; il giudice di secondo grado non può pronunciarsi su questioni non specificamente devolute.
art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione dei limiti del devolutum e del vizio di ultrapetizione.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
Norma indicata come base degli accertamenti bancari posti a fondamento della ripresa del reddito di lavoro autonomo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario la cognizione del giudice è circoscritta ai capi della decisione specificamente censurati dall’appellante: una impugnazione generica dell’intera sentenza non consente di riesaminare questioni non dedotte in modo specifico.
- La specificità dei motivi di appello richiede una parte argomentativa che contrasti le rationes decidendi della sentenza di primo grado; in mancanza, la censura è inidonea a devolvere la questione al giudice di secondo grado.
- Il giudice di appello che si pronunci su un capo o su una questione non specificamente impugnata incorre in vizio di ultrapetizione.
- Quando il vizio riguarda solo la violazione dei limiti del devolutum e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., respingendo l’originario ricorso introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32333/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32335/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32336/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32338/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →