Cassazione Penale, Ordinanza n. 21450/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile l'impugnazione, rilevando che i motivi erano stati sottoscritti da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non entra nel merito della doglianza sull'art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Modena per una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro, con applicazione della sola pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Con l'impugnazione, proposta formalmente come appello ma trattata come ricorso, deduceva essenzialmente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva però preliminarmente un vizio radicale del mezzo di impugnazione: l'atto era sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. La Corte aggiunge che non assume rilievo la circostanza che l'atto fosse stato presentato come appello, né la sua astratta inappellabilità ex art. 593, comma 3, c.p.p., poiché la mancanza dello speciale patrocinio rende comunque inammissibile il ricorso per cassazione anche quando derivi dalla conversione dell'erroneo appello.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
norma incriminatrice della contravvenzione per la quale vi è stata condanna in primo grado, richiamata solo per individuare il fatto oggetto del giudizio
invocato dal ricorrente per ottenere la declaratoria di particolare tenuità del fatto; la Corte non esamina il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso
l'impugnazione è inammissibile se i motivi di ricorso per cassazione sono sottoscritti da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
richiamato per evidenziare che la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda era inappellabile; tuttavia tale rilievo non incide sulla declaratoria di inammissibilità fondata sull'art. 613 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
- La conversione di un atto di appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione non sana il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio di legittimità.
- L'inammissibilità per difetto di patrocinio speciale assorbe ogni esame nel merito delle censure, comprese quelle relative alla particolare tenuità del fatto.
- La circostanza che la sentenza fosse inappellabile perché di condanna alla sola pena dell'ammenda non esclude, ma neppure è decisiva rispetto, l'inammissibilità del ricorso determinata dalla violazione dell'art. 613 c.p.p.
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