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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24785/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso del credito IVA per l’anno 2014 presentata da una società che aveva indicato in dichiarazione IVA passiva versata su fatture emesse da un fornitore/appaltatore. L’Ufficio, a seguito di controlli sulla posizione fiscale del fornitore, aveva disposto la sospensione cautelare del rimborso ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 69 del r.d. n. 2440/1923, ritenendo che le operazioni fatturate fossero soggettivamente e oggettivamente inesistenti. La CTR aveva annullato la sospensione per difetto di motivazione, osservando che l’atto non richiamava né allegava il p.v.c. sul fornitore e non esplicitava elementi indiziari e probatori sufficienti. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 472/1997, 69 r.d. n. 2440/1923, 38-bis, comma 8, d.P.R. n. 633/1972 e 7 l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse confuso la motivazione del provvedimento cautelare di sospensione con quella del diniego del rimborso e avesse richiesto un livello di specificazione non dovuto; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe ecceduto il thema decidendum pronunciandosi sulla spettanza del credito IVA invece che sulla legittimità del solo provvedimento di sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: la CTR ha errato nel pretendere per il provvedimento cautelare di sospensione la stessa motivazione richiesta per il diniego del rimborso, mentre nel caso concreto l’atto era sorretto dal richiamo ai controlli effettuati sulla posizione del fornitore da cui risultava l’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni fatturate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché rivolto contro argomentazioni della sentenza considerate obiter dictum e comunque non decisive sul dispositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 del d.lgs. n. 472/1997

    La sospensione del pagamento di un rimborso può essere disposta con formale provvedimento cautelare, purché siano indicati i presupposti della cautela e sia data adeguata motivazione in ordine al fumus della pretesa dell’Amministrazione.

  • art. 69 del r.d. n. 2440/1923

    Costituisce strumento cautelare generale per la sospensione del pagamento, alternativo ad altri rimedi, utilizzabile nei limiti in cui la fattispecie non sia già integralmente coperta da una cautela speciale.

  • art. 38-bis, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972

    La sospensione ivi prevista è tutela cautelare speciale e circoscritta alle ipotesi di reato richiamate; non coincide con il diniego del rimborso e non esaurisce gli altri strumenti cautelari astrattamente esperibili.

  • art. 7 della l. n. 212/2000

    La motivazione richiesta per il diniego del rimborso non va automaticamente traslata sul diverso piano del provvedimento cautelare di sospensione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del primo motivo di ricorso, accolto perché la CTR ha applicato erroneamente la disciplina della motivazione del provvedimento cautelare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro del secondo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro passaggi argomentativi non decisivi della sentenza.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità del ricorso è stata respinta perché il ricorso è stato ritenuto autosufficiente.

  • art. 10, comma 1, l. n. 212/2000

    Richiamato quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, ostativi a duplicazioni ingiustificate della cautela.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato a sostegno dell’esigenza di evitare un carico cautelare eccessivo e duplicato a danno del contribuente.

Massime di principio

  • Il provvedimento cautelare di sospensione del rimborso IVA ha una funzione diversa dal diniego del rimborso: non richiede la stessa motivazione analitica e probatoria che sorregge l’accertamento della non spettanza del credito, ma deve comunque indicare in modo chiaro i presupposti cautelari posti a base della sospensione.
  • Quando l’Amministrazione fonda la sospensione del rimborso su controlli svolti nei confronti del fornitore o su elementi di rischio di frode, è sufficiente che l’atto richiami in modo comprensibile tali risultanze, senza necessità di riprodurre integralmente il contenuto degli atti istruttori, purché il contribuente sia messo in grado di comprendere la ragione della cautela.
  • In tema di rimborsi IVA, la cautela speciale prevista dalla disciplina fiscale non esclude, in generale, il ricorso ad altri strumenti cautelari previsti dall’ordinamento; tuttavia, l’utilizzo cumulativo deve essere giustificato da presupposti diversi e non può tradursi in una duplicazione ingiustificata della garanzia a favore dell’Amministrazione.
  • La censura di ultrapetizione è inammissibile quando colpisce affermazioni della sentenza prive di incidenza sul decisum, cioè meramente argomentative o svolte ad abundantiam.
  • In cassazione, il vizio di motivazione o di violazione dell’art. 112 c.p.c. non può essere utilmente dedotto contro passaggi della sentenza che non hanno formato la base necessaria del dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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