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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12692/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di somme di denaro confluite in più conti correnti, alcuni cointestati tra i coniugi e uno intestato alla sola moglie, somme provenienti in larga parte dall’attività lavorativa del marito, funzionario di ambasciata all’estero. Il marito aveva agito per ottenere l’accertamento della propria esclusiva titolarità delle somme e la restituzione di quelle prelevate dalla moglie, deducendo che quest’ultima avrebbe dovuto amministrarle in forza di un mandato. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, applicando la presunzione di uguaglianza delle quote dei conti cointestati ex art. 1854 c.c. In appello, invece, la corte territoriale ha valorizzato la documentazione bancaria e una c.t.u. contabile, ritenendo che quasi tutte le rimesse sui conti fossero proventi del lavoro del marito e attribuendo a lui in via prevalente le giacenze, con conseguente condanna della moglie alla restituzione di quanto prelevato indebitamente. Con il ricorso per cassazione la moglie ha dedotto: 1) violazione degli artt. 143, 316-bis e 1298 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse illegittimamente effettuato una compensazione contabile tra somme versate sui conti familiari, senza considerare che, tra coniugi, i versamenti servono comunque ai bisogni della famiglia e non possono essere letti come prova di titolarità esclusiva; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il marito non avesse provato che le somme prelevate non fossero destinate ai bisogni familiari e che, in difetto di prova contraria, esse dovessero considerarsi espressione dell’obbligo di contribuzione familiare; 3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la condanna sarebbe stata pronunciata per Euro 1.195.926,13, importo superiore alla domanda originaria di restituzione di almeno Euro 395.000,00, secondo la ricorrente non ampliabile in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una ricostruzione della vicenda come puramente endofamiliare e non già come controversia sulla titolarità e sulla ripartizione delle somme depositate sui conti correnti, ricostruzione non prospettata nei gradi di merito; ha inoltre ribadito che la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità del rapporto e dei saldi, presumendosi la solidarietà attiva e passiva ex art. 1854 c.c., presunzione superabile solo con prova contraria. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché l’art. 115 c.p.c. consente di denunciare solo l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi, non anche la mera contestazione dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice. Ha respinto il terzo motivo perché la domanda del marito, letta nel suo complesso, non era limitata alla sola somma di Euro 395.000,00: l’uso dell’espressione "almeno" indicava una richiesta minima e non precludeva la condanna all’importo complessivamente accertato in esito all’istruttoria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e sono stati posti a suo carico anche gli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 143 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle sostanze e che i versamenti su conti familiari non possono essere letti con un mero criterio contabile; la Corte ha ritenuto che tale prospettiva non fosse decisiva nella fattispecie, perché la controversia riguardava la titolarità delle somme sui conti correnti e l'onere di superare la presunzione derivante dalla cointestazione.

  • art. 316-bis c.c.

    invocato quale norma sulla contribuzione dei genitori e, in collegamento con l'art. 143 c.c., per sostenere la destinazione familiare delle somme; la Corte lo menziona solo nel chiarire che il principio richiamato opera in un diverso contesto e non elide la disciplina della cointestazione del conto corrente.

  • art. 1298 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare una compensazione contabile tra i versamenti sui conti; la Corte non accoglie la tesi perché reputa centrale la presunzione di contitolarità ex art. 1854 c.c. e la necessità di prova contraria.

  • art. 1854 c.c.

    la cointestazione del conto corrente attribuisce ai cointestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi, sia verso i terzi sia nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; la presunzione è superabile con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti o altra prova idonea.

  • art. 115 c.p.c.

    può essere denunciato in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e il notorio; non consente di contestare il mero apprezzamento delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre extrapetizione; la Corte ritiene che la domanda di restituzione fosse formulata in termini minimali e orientativi, sicché la condanna all'importo accertato non ha ecceduto il petitum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella cointestazione di un conto corrente opera una presunzione di contitolarità dei saldi e di solidarietà attiva e passiva tra i cointestatari; chi allega una diversa titolarità deve fornire prova idonea a superare tale presunzione, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Nei rapporti tra coniugi, l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina del conto corrente cointestato quando la lite verta sulla titolarità delle somme depositate e non sulle sole spese familiari sostenute durante il matrimonio.
  • L'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzato per censurare in cassazione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei limiti consentiti.
  • La domanda giudiziale va interpretata nel suo complesso: l'uso di formule come 'almeno' o di richieste di condanna alle somme che risulteranno dovute consente al giudice di liquidare l'importo effettivamente accertato all'esito dell'istruttoria senza incorrere in ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoDivorzio
RamiProcesso civileContrattiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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