Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso per ottenere la restituzione del 60% delle imposte versate durante il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti disposto in conseguenza del sisma del 24 agosto 2016, per un importo complessivo di euro 9.257,22, a fronte di versamenti per IRPEF, addizionale comunale e regionale e IVA pari a euro 15.428,70. Formatosi il silenzio-rifiuto, egli aveva ottenuto un accoglimento parziale in primo grado, con riconoscimento del rimborso per le ritenute fiscali e esclusione dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 1-bis, d.l. 189/2016, dell'art. 8, comma 2, d.l. 123/2019, e delle norme costituzionali invocate, sostenendo che la sospensione fosse facoltativa e subordinata a richiesta dell'interessato, e che la mancata opzione per la sospensione impedisse il successivo rimborso delle somme versate; secondo l'Ufficio, il beneficio era volto a fornire liquidità ai danneggiati e non spettava a chi non avesse aderito alla sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la sopravvenuta norma che riduce il tributo dovuto per un determinato periodo rende, se il tributo è stato pagato integralmente, la parte eccedente un indebito ex post, perché viene meno la causa del versamento, con conseguente diritto del contribuente alla restituzione. Ha richiamato precedenti in materia di sisma e il principio per cui una previsione di irripetibilità delle somme già versate, a fronte della soppressione o riduzione dell'obbligazione pubblica, risulta irragionevole e lesiva dell'uguaglianza, soprattutto nei casi di benefici fiscali per calamità naturali, poiché finirebbe per premiare solo chi non ha adempiuto. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 1-bis, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189

    "Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"

    La disposizione, letta sistematicamente con gli interventi successivi, non esclude il diritto alla restituzione della parte di imposta pagata che, per effetto della sopravvenuta disciplina riduttiva, è divenuta non dovuta ex post.

  • art. 8, comma 2, d.l. 24 ottobre 2019, n. 123

    "... ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti"

    La norma conferma che, per il periodo considerato, l'obbligazione fiscale è stata ridotta al 40%, con conseguente non debenza del restante 60% e diritto al rimborso di quanto pagato in eccedenza.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Consente, nel rito camerale, la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte a titolo sanzionatorio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ne esclude l'applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato per evidenziare l'irragionevolezza di trattare deterioremente chi ha adempiuto rispetto a chi non ha pagato.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato in relazione alla coerenza del prelievo rispetto alla capacità contributiva, nel contesto della riduzione sopravvenuta dell'obbligazione fiscale.

  • art. 81 Cost.

    È richiamato tra le norme costituzionali invocate nel motivo, senza autonoma ratio decisoria specificamente sviluppata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa riduce retroattivamente o per un determinato periodo il tributo dovuto, il pagamento integrale eseguito in precedenza diviene, per la parte eccedente, privo di causa e ripetibile come indebito.
  • In presenza di misure fiscali di sostegno per calamità naturali, non è coerente con i principi di ragionevolezza e uguaglianza limitare il beneficio ai soli contribuenti che non hanno adempiuto, negandolo a chi ha versato spontaneamente o tempestivamente.
  • L'espressa previsione di irripetibilità delle somme già versate non può essere interpretata in modo da mantenere dovuto un importo che la disciplina sopravvenuta ha reso non dovuto, salvo un diverso e non irragionevole assetto normativo.
  • La riduzione legislativa dell'obbligazione tributaria comporta che il contribuente che ha già pagato possa domandare il rimborso della quota non più dovuta, senza che la mancata opzione per la sospensione equivalga di per sé a rinuncia al rimborso.
  • In sede di legittimità, il ricorso è infondato se pretende di escludere il rimborso sulla sola base della mancata adesione a una sospensione facoltativa, quando il quadro normativo complessivo mostra invece la sopravvenuta non debenza del tributo parzialmente versato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.