Cassazione Civile, Ordinanza n. 30212/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società produttrice e titolare di un marchio registrato per tessuti e capi di abbigliamento ha agito contro un'altra società che utilizzava lo stesso segno come denominazione e/o marchio non registrato per la vendita dei propri articoli, anche tramite sito internet e piattaforma e-commerce. In primo grado l'attrice aveva chiesto di accertare la contraffazione del marchio e la concorrenza sleale, deducendo che le vendite online e le consegne effettuate anche nel territorio del Tribunale di Milano radicassero la competenza territoriale di quel giudice. Il Tribunale di Milano ha invece accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente la sezione specializzata di Ancona, poiché il fatto lesivo si sarebbe consumato nel luogo di stabilimento della convenuta e dell'inserzionista online, non nel luogo di consegna dei prodotti né nel luogo della sede dell'attrice. La società attrice ha quindi proposto regolamento di competenza con quattro motivi: ha contestato la negazione della rilevanza del luogo di consegna ai fini del foro ex art. 120, comma 6, c.p.i.; ha censurato l'affermazione secondo cui gli acquisti compiuti dall'attrice o su suo incarico sarebbero strumentali e quindi irrilevanti; ha denunciato omesso esame di vendite effettuate da terzi tramite la piattaforma online; ha infine sostenuto che, in materia di contraffazione, dovesse rilevare anche il luogo di produzione del danno, coincidente con la sede dell'attrice, richiamando l'art. 20 c.p.c. e la giurisprudenza sul luogo dell'evento dannoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria difensiva della resistente perché tardiva, ma ha comunque respinto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, confermando che, nelle azioni per violazione di diritti di proprietà industriale realizzate tramite Internet, il foro speciale dell'art. 120, comma 6, c.p.i. si radica nel luogo in cui è stata posta in essere la condotta lesiva, cioè nel luogo di stabilimento dell'inserzionista o, in alternativa, della società che gestisce il sito, e non nel luogo di consegna dei beni né nel luogo in cui il danneggiato subisce il pregiudizio. Ha quindi escluso che la disciplina generale dell'art. 20 c.p.c. possa derogare a quella speciale del c.p.i. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della declaratoria di incompetenza territoriale e della competenza della sezione specializzata di Ancona.
Norme richiamate
Il comma 6 configura un foro speciale, autonomo e concorrente, che si applica alle azioni fondate su fatti lesivi di diritti di proprietà industriale; il luogo rilevante è quello in cui i fatti sono stati commessi, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva. Tale criterio prevale sul foro generale e non è derogabile mediante le regole ordinarie sulla connessione.
La norma generale sul luogo dell'obbligazione o del fatto dannoso non può prevalere sul foro speciale previsto dall'art. 120, comma 6, c.p.i. in materia di proprietà industriale.
Nel cumulo soggettivo non è consentito utilizzare i fori subordinati del foro generale per spostare la competenza, quando opera una disciplina speciale come quella dell'art. 120 c.p.i.
Richiamato in funzione del foro generale, ma non applicabile in deroga al criterio speciale del c.p.i. per radicare la competenza nel luogo della consegna o nel foro dell'attore.
Richiamato quale foro generale delle persone giuridiche, ma superato dalla regola speciale dell'art. 120 c.p.i.
La mera comunicazione degli atti al Pubblico Ministero è sufficiente a integrare l'adempimento dell'obbligo di intervento; il mancato deposito di conclusioni scritte non determina nullità se il P.M. è stato posto in condizione di esercitare le proprie prerogative.
La memoria difensiva depositata oltre il termine applicabile è inammissibile.
La domanda di concorrenza sleale era accessoria rispetto alla domanda principale di contraffazione e segue, quanto alla competenza territoriale, il medesimo criterio speciale.
art. 20, lett. b) e c), c.p.i.
Richiamato dall'attrice per descrivere gli atti di contraffazione consistenti nell'uso del segno nella pubblicità, nell'offerta in vendita e nella commercializzazione dei prodotti.
Reg. UE n. 2017/1001
Richiamato quale fonte della tutela del marchio dell'Unione, ma non decisivo ai fini del regolamento di competenza interno.
Massime di principio
- Nelle controversie di contraffazione di marchio o più in generale di proprietà industriale, il foro speciale dell'art. 120, comma 6, c.p.i. è determinato dal luogo di commissione della condotta illecita e non dal luogo di produzione del danno.
- Quando l'illecito è commesso tramite Internet, il locus commissi delicti va individuato nel luogo di stabilimento dell'inserzionista o, in alternativa, nella sede del gestore del sito, per evitare una competenza territoriale diffusa e fenomeni di forum shopping.
- La consegna del bene al consumatore non costituisce, di regola, il fatto rilevante per radicare la competenza territoriale se la condotta lesiva consiste nell'offerta o commercializzazione online già posta in essere altrove.
- Il foro speciale della proprietà industriale prevale sulle regole generali degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e non può essere eluso mediante il richiamo alla sede dell'attore o al luogo in cui il danno si è manifestato.
- In presenza di cumulo soggettivo di convenuti, il criterio speciale del c.p.i. continua a operare autonomamente e non consente di trasferire la competenza in base ai fori subordinati del codice di rito.
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