Cassazione Civile, Ordinanza n. 10200/2021 del 16/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Due debitori si sono opposti al precetto intimato dalla procuratrice della società cessionaria, sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto dall’originaria creditrice cedente. Hanno contestato, per quanto rileva in Cassazione, la prova della titolarità del credito. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo non dimostrato l’invio della comunicazione scritta indicata nell’avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1023/2017 depositata il 1° giugno 2017, aveva confermato. La cessionaria ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1260, 1262, 1264 e 2697 c.c., sostenendo che la cessione è consensuale e che notifica o pubblicazione incidono sull’efficacia liberatoria del pagamento e sui conflitti tra cessionari, non sul perfezionamento, e chiedendo di considerare anche il possesso dei documenti originali e l’intimazione; (2) violazione degli artt. 1175, 1189, 1260, 1264 e 2697 c.c., deducendo che il debitore, secondo buona fede, avrebbe dovuto interpellare il cedente e che la documentazione originale esibita corroborava la cessione; (3) violazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame dell’intero materiale documentale; (4) violazione degli artt. 1260, 1262, 1333, 1362, 2733 e 2735 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., contestando l’esclusione della dichiarazione del cedente e la mancata verifica della cessione anche in assenza della comunicazione scritta prevista dall’avviso pubblicato.
La decisione
La Cassazione ha accolto per quanto di ragione il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbendo il secondo, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese di legittimità. Ha chiarito che la cessione del credito è consensuale e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nelle cessioni in blocco sostituisce la notificazione ordinaria ai fini dell’opponibilità, ma non cristallizza le modalità probatorie né impedisce che la notificazione avvenga successivamente, anche mediante il precetto o nel corso del giudizio. La Corte territoriale dovrà valutare l’intero materiale processuale per verificare sia la prova della cessione sia che essa si sia perfezionata prima dell’intimazione; se tali elementi risultano provati, dovrà esaminare se il debitore abbia ricevuto utile notizia della cessione. La dichiarazione del cedente prodotta in giudizio e la disponibilità del titolo esecutivo sono elementi documentali rilevanti, potenzialmente decisivi e ammissibili anche in appello, ferma la valutazione complessiva della condotta delle parti.
Norme richiamate
la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
La cessione si perfeziona con il consenso; la notificazione al debitore non è elemento costitutivo del negozio, ma rileva per gli effetti del pagamento e per i conflitti tra cessionari.
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
La pubblicazione prevista per la cessione in blocco esonera dalla notificazione individuale, ma la notificazione resta utilmente effettuabile anche dopo la pubblicazione e può avvenire senza forme particolari, incluso tramite l’atto con cui il cessionario intima il pagamento o durante il giudizio.
art. 58 T.U.B. (L. n. 385/1993)
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c.c.
La pubblicazione dell’avviso relativa alla cessione in blocco assolve la funzione di esonerare dalla notificazione individuale ai debitori ceduti, ferma la possibilità di una notificazione successiva.
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c.c.
Per le cessioni in blocco, la pubblicazione dell’avviso consente di sostituire la notificazione individuale; non impone che la prova del credito ceduto sia già cristallizzata nelle modalità indicate nell’avviso.
la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l’incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e; ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell’intimazione opposta
La prova della cessione e del suo perfezionamento anteriore all’intimazione deve essere verificata considerando l’intero materiale processuale.
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
La dichiarazione del cedente e la disponibilità del titolo esecutivo possono costituire elementi documentali rilevanti e potenzialmente decisivi, ammissibili anche in appello nel quadro della verifica della cessione e della sua comunicazione al debitore.
Massime di principio
- La cessione del credito è un negozio consensuale: la notificazione al debitore ceduto non ne costituisce requisito di perfezionamento, ma serve a disciplinare l’efficacia liberatoria del pagamento e i conflitti tra più cessionari.
- Nelle cessioni in blocco, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione individuale ai debitori ceduti, ma non cristallizza le modalità con cui deve essere provata la cessione né impedisce che la notizia sia comunicata successivamente.
- La notificazione della cessione può essere effettuata senza particolari requisiti di forma, anche con l’atto con cui il cessionario intima il pagamento o nel corso del giudizio.
- Nel giudizio relativo all’intimazione del pagamento, il giudice deve valutare l’intero materiale processuale per accertare la prova della cessione e che essa si sia perfezionata prima dell’intimazione; soltanto dopo tale verifica deve esaminare se la cessione sia stata utilmente portata a conoscenza del debitore.
- La dichiarazione del cedente e la disponibilità del titolo esecutivo sono elementi documentali rilevanti e potenzialmente decisivi ai fini dell’accertamento della cessione e possono essere ammessi anche in appello, ferma la valutazione complessiva della condotta delle parti.
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