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Cassazione Civile, Ordinanza n. 9867/2021 del 15/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Il creditore ha assoggettato a espropriazione i crediti vantati dal socio nei confronti dell’INPS, sulla base di titoli giudiziali emessi contro una società in accomandita semplice della quale il ricorrente era socio illimitatamente responsabile. Il socio ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., contestando la validità dei titoli esecutivi e la possibilità di procedere sul proprio patrimonio. In particolare, ha dedotto che il decreto ingiuntivo emesso contro la società era stato notificato a un indirizzo PEC non più operativo e che analoga irregolarità aveva riguardato la notificazione dell’atto introduttivo e della sentenza emessa dal giudice di pace; ha inoltre contestato la validità dell’ordinanza di assegnazione derivata dai titoli e lamentato la mancata notificazione personale dei titoli prima dell’esecuzione nei suoi confronti. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8235/2018 pubblicata il 21 luglio 2018, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo tardive le eccezioni relative all’omessa notificazione e valide le notificazioni contestate. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che le contestazioni sulla nullità dei titoli per irregolarità delle notificazioni integravano opposizione all’esecuzione e che la notificazione presso una PEC non operativa comportava inesistenza della notifica e inefficacia del decreto; con il secondo ha sostenuto che anche la mancata notificazione dei titoli al socio, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., fosse deducibile con opposizione all’esecuzione e non fosse soggetta al termine dell’art. 617 c.p.c.; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. per la mancata ammissione di prove ritenute rilevanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha chiarito che il Tribunale non aveva qualificato espressamente tutti i motivi di opposizione e che il rilievo di tardività riguardava le sole contestazioni di omessa notificazione dei titoli al socio ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non le censure sulla loro irregolare notificazione. Il primo motivo è stato ritenuto comunque manifestamente infondato: anche se la notificazione a un indirizzo PEC non più operativo fosse stata irregolare, il vizio sarebbe stato di nullità e non di inesistenza; per il decreto ingiuntivo sarebbe stata eventualmente esperibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non l’opposizione esecutiva. L’eventuale vizio di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio concluso con la sentenza del giudice di pace doveva essere fatto valere impugnando quella sentenza, non in sede esecutiva; inoltre, la notificazione della sentenza alla società era irrilevante rispetto alla sua validità quale titolo nei confronti del socio. Neppure poteva ritenersi invalida l’ordinanza di assegnazione, poiché la deduzione dipendeva dall’asserita invalidità degli altri titoli, esclusa dalla Corte. Il secondo motivo è stato respinto: l’omessa notificazione del titolo al debitore ex art. 479 c.p.c. costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la relativa opposizione era tardiva e tale tardività, non specificamente censurata, era comunque rilevabile d’ufficio e determinava l’inammissibilità dell’opposizione su quel profilo. Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove, è rimasto assorbito perché le questioni probatorie non potevano trovare ingresso alla luce delle conclusioni raggiunte sui primi due motivi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    si tratta di motivi di opposizione che, come del resto sostiene lo stesso ricorrente (del tutto correttamente, in diritto), vanno qualificati in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avendo essi ad oggetto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli fatti valere e non la regolarità degli atti esecutivi.

    L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento per contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione in base ai titoli azionati, e non la regolarità dei singoli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    l’omessa notificazione del titolo esecutivo al debitore, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., costituisce in ogni caso semplice motivo di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

    La mancata notificazione del titolo al debitore prima dell’esecuzione è deducibile con opposizione agli atti esecutivi e soggiace al relativo termine.

  • art. 650 c.p.c.

    Di conseguenza, nè l’opposizione all’esecuzione nè l’opposizione agli atti esecutivi sarebbero state proponibili in relazione al decreto ingiuntivo, potendo al più essere proposta l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., come ammette lo stesso ricorrente, in diritto.

    Quando la notificazione del decreto ingiuntivo è affetta da un vizio di nullità, ma non è giuridicamente inesistente, la contestazione del decreto va proposta, ricorrendone i presupposti, mediante opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non in sede di opposizione esecutiva.

  • art. 479 c.p.c.

    l’omessa notificazione del titolo esecutivo al debitore, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., costituisce in ogni caso semplice motivo di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

    La notificazione del titolo al debitore rileva come adempimento preliminare all’esecuzione; la sua omissione dà luogo a opposizione agli atti esecutivi, non a contestazione del diritto di procedere all’esecuzione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Peraltro, detta tardività sarebbe rilevabile comunque anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, determinando in ogni caso la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione.

    La tardività dell’opposizione, quando comporta la sua inammissibilità, può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il terzo motivo riguarda l’ammissione delle prove articolate dall’opponente a sostegno dei propri assunti di merito.

    La decisione non enuncia un principio interpretativo dell’art. 112 c.p.c.; il motivo relativo alla mancata ammissione delle prove è dichiarato assorbito in ragione dell’esito delle questioni preliminari e di qualificazione esaminate.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    Il terzo motivo riguarda l’ammissione delle prove articolate dall’opponente a sostegno dei propri assunti di merito.

    La decisione non formula una regola interpretativa specifica sull’art. 183, comma 7, c.p.c.; la censura concernente l’ammissione delle prove è assorbita.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono, nei limiti indicati dalla legge, i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto dopo il rigetto dell’impugnazione, nei casi e nei limiti di legge.

Massime di principio

  • La contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata sulla base dei titoli azionati si propone con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la contestazione della regolarità degli atti esecutivi, compresa l’omessa notificazione del titolo al debitore ai sensi dell’art. 479 c.p.c., si propone invece con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • La notificazione effettuata a un indirizzo PEC non più operativo, ove irregolare, integra un vizio di nullità e non di inesistenza quando l’attività compiuta presenti gli elementi essenziali per essere riconosciuta come notificazione; tale vizio non consente di contestare il titolo in sede di opposizione esecutiva e, per il decreto ingiuntivo, può rilevare ai fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
  • L’eventuale nullità della notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio di cognizione deve essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza che lo ha definito e non può essere dedotta per la prima volta con opposizione esecutiva contro l’esecuzione fondata su quella sentenza.
  • La mancata notificazione del titolo esecutivo al debitore è motivo di opposizione agli atti esecutivi, soggetto al termine previsto dall’art. 617 c.p.c.; la tardività può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità quando determina l’inammissibilità dell’opposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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