Cassazione Civile, Ordinanza n. 10482/2021 del 21/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una paziente aveva agito contro un’azienda ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni da responsabilità medica. Il Tribunale di Napoli aveva condannato l’azienda a pagare Euro 24.453,65, oltre interessi e spese, e aveva accolto la domanda di manleva verso le compagnie assicuratrici, ritenendo invalida per vessatorietà, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola claims made contenuta nell’art. 26 delle condizioni generali della polizza. La clausola limitava la copertura ai fatti colposi verificatisi durante il periodo assicurativo e alle richieste risarcitorie pervenute entro la cessazione del contratto o entro l’anno successivo; la copertura era quindi prevista sino alla fine del 2004. La richiesta risarcitoria era stata formulata nel 2006. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 237/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018, aveva confermato il risultato della decisione di primo grado, ma con diversa motivazione: aveva ritenuto la clausola non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. e aveva ricondotto la copertura al modello loss occurrence. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la validità e l’operatività della medesima clausola erano già coperte dal giudicato formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti; 2) violazione dell’art. 1322 c.c. e dei principi delle Sezioni Unite, deducendo che la clausola era valida e, comunque, prevedeva un meccanismo di riequilibrio mediante la copertura delle richieste presentate nell’anno successivo alla cessazione; 3) violazione dell’art. 1419 c.c., contestando la sostituzione della clausola con il modello loss occurrence; 4) nullità della sentenza per l’esclusione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., della produzione del bando di gara e del divieto di variante; 5) omesso esame della circostanza che la polizza era stata stipulata a seguito di una procedura a evidenza pubblica e secondo il modello imposto dal bando.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza d’appello. Ha rilevato che l’ordinanza n. 18413/2019, pronunciata tra le stesse parti sulla medesima clausola della medesima polizza, aveva già definito la questione della sua validità e operatività, con efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio. Tale giudicato vincolava le parti e impediva una diversa decisione sulla clausola. In quell’ordinanza la clausola era stata ritenuta non vessatoria: essa circoscriveva il rischio assicurato, collegando la copertura sia al periodo in cui si era verificato il fatto sia al momento in cui era stata presentata la richiesta, e consentiva comunque la denuncia entro un anno dalla cessazione del contratto. La Cassazione ha quindi deciso nel merito, rigettando la domanda di manleva dell’azienda ospedaliera, poiché la richiesta risarcitoria, formulata nel 2006, era successiva al limite di copertura fissato alla fine del 2004. La decisione non esamina separatamente gli altri motivi, divenuti incompatibili con l’accertamento vincolante del giudicato esterno. L’azienda ospedaliera è stata condannata alle spese: Euro 3.000,00 per la Cassazione, Euro 3.777,00 per l’appello ed Euro 2.738,00 per il primo grado, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e oneri di legge per ciascun grado.
Norme richiamate
Tale pronuncia, intervenuta tra le medesime parti sulla medesima questione, ha certamente effetto di giudicato esterno in questa controversia.
Il giudicato formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione vincola anche il successivo giudizio e impedisce una nuova decisione incompatibile.
Dunque, il giudizio da operarsi in riferimento alle suddette clausole, in base a questo successivo intervento chiarificatore, si sposta sul piano del “giudizio di conformità” dell’autonomia contrattuale – che pur esse esprimono – ai limiti imposti dalla legge e, più in generale, dall’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1: giudizio che deve pertanto prendere in considerazione la causa concreta del contratto, tenendo conto della fase precontrattuale o contrattuale da cui scaturiscono e della natura delle norme imperative che, nell’eventualità, vengono in rilievo a tutela dell’altrui affidamento (quali le norme del codice del consumo).
Le clausole claims made riconducibili allo schema dell’assicurazione della responsabilità civile non richiedono un giudizio di meritevolezza proprio dei contratti atipici; la loro conformità va valutata rispetto ai limiti di legge e dell’ordinamento, considerando la causa concreta e il contesto precontrattuale e contrattuale.
Del tutto conforme al suddetto principio di diritto è la sentenza impugnata nella parte in cui (p. 11 e ss.) – dopo aver precisato che la clausola riportata al punto 26 delle condizioni generali del contratto di assicurazione non è sussumibile nella categoria delle clausole claims made c.d. pure (cioè destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato, e da questi all’assicuratore, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito), in quanto circoscrive l’operatività della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto ed impone che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto o nell’anno successivo alla sua cessazione – ha ritenuto non vessatoria la suddetta clausola sulla base del rilievo che essa non limita la responsabilità dell’assicuratore per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., ma specifica il rischio garantito, nel senso che mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non soltanto del momento in cui è stata realizzata la condotta lesiva ma anche dell’epoca in cui la richiesta risarcitoria è stata avanzata dal danneggiato.
La clausola claims made descritta nel passaggio delimita il rischio assicurato in funzione sia del momento del fatto illecito sia di quello della richiesta risarcitoria; la sua previsione non equivale, di per sé, a una limitazione vessatoria della responsabilità dell’assicuratore.
Sulla base di detto corretto argomentare, la clausola è stata ricondotta dalla Corte territoriale ai “modi e ai limiti stabiliti dal contratto”, entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato.
L’obbligo indennitario dell’assicuratore opera nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto; la delimitazione temporale della garanzia può definire il rischio assunto.
La Corte non ha deciso nel merito la censura relativa all’inammissibilità della produzione documentale in appello, poiché la definizione della controversia è stata assunta sulla base del giudicato esterno.
La Corte non ha svolto un autonomo esame della censura sulla sostituzione della clausola claims made con il modello loss occurrence, avendo definito la controversia in forza del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione vincola il giudice in un diverso giudizio e può essere rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità, compreso quando si è formato dopo la sentenza impugnata.
- Le clausole claims made riconducibili allo schema legale dell’assicurazione della responsabilità civile non sono, per il solo fatto di adottare tale modello, contratti atipici soggetti al giudizio di meritevolezza previsto dall’art. 1322, secondo comma, c.c.; la loro validità va valutata come conformità dell’autonomia contrattuale ai limiti imposti dalla legge e dall’ordinamento, considerando la causa concreta e il contesto precontrattuale e contrattuale.
- Una clausola che delimita la copertura assicurativa in relazione sia al periodo di verificazione del fatto sia al momento della richiesta risarcitoria può specificare il rischio assicurato, anziché limitare vessatoriamente la responsabilità dell’assicuratore; la sua portata va valutata secondo il testo contrattuale, compreso l’eventuale periodo di estensione successivo alla cessazione della polizza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 10200/2021 del 16/04/2021
- ordinanza_civile · 15 apr 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 9887/2021 del 15/04/2021
- ordinanza_civile · 15 apr 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 9867/2021 del 15/04/2021
- ordinanza_civile · 29 apr 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 11293/2021 del 29/04/2021
- ordinanza_civile · 30 apr 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 11465/2021 del 30/04/2021
- ordinanza_civile · 6 mag 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2021 del 06/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →