Cassazione Civile, Ordinanza n. 11293/2021 del 29/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice rimettente)
La controversia
La controversia originaria riguardava l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da una privata contro una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di forniture di gas metano erogate dal Comune di Venosa. Il Giudice di pace di Roma, con provvedimento del 18 ottobre 2018, aveva declinato la giurisdizione e rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, facendo generico riferimento alla materia tributaria. La Commissione tributaria ha quindi promosso d’ufficio regolamento di giurisdizione per individuare il giudice competente. La questione decisiva era se la giurisdizione dovesse individuarsi in base all’impiego della cartella esattoriale oppure alla natura del credito azionato, relativo al corrispettivo per una prestazione di fornitura.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che il credito riguardava il corrispettivo dovuto per l’erogazione di gas metano e derivava quindi da un rapporto contrattuale, non dall’esercizio di un potere impositivo. La forma di riscossione mediante cartella esattoriale e l’eventuale disponibilità, da parte dell’ente locale, di strumenti privilegiati di riscossione non modificano la natura del credito né il riparto di giurisdizione. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio. Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento promosso d’ufficio.
Norme richiamate
Al fine di individuare se una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l’intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca, come in questo caso, il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico.
Nell’opposizione all’esecuzione, il riparto di giurisdizione non dipende dal mezzo utilizzato per riscuotere né dal fatto che l’intimazione sia contenuta in una cartella, ma dalla natura del credito azionato: la giurisdizione ordinaria sussiste per il corrispettivo dovuto in base a un rapporto privatistico.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La giurisdizione tributaria si colloca all’interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, prima parte, per quel che qui rileva: “… tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio- le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati – e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni – unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all’obbligazione tributaria”.
La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative a tributi e ai loro accessori, inclusi i profili di riscossione, ma non si estende a crediti che, pur riscossi con cartella, derivino da un rapporto contrattuale e non da un’obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Nel riparto tra giurisdizione ordinaria e tributaria per le controversie relative a cartelle esattoriali, rileva la natura sostanziale del credito azionato, da individuare considerando il petitum sostanziale e la causa petendi, non lo strumento impiegato per la riscossione.
- La controversia sul recupero del corrispettivo dovuto a un ente pubblico per una prestazione erogata in esecuzione di un rapporto privatistico appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché l’ente agisce come creditore contrattuale e non nell’esercizio di un potere impositivo.
- La disponibilità per un ente pubblico di strumenti privilegiati di riscossione non trasforma in tributario un credito di natura contrattuale e non incide sul riparto della giurisdizione.
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