Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2021 del 06/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
In seguito a una sentenza civile di scioglimento di comunione depositata il 9 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro assumendo come base imponibile il valore del conguaglio riconosciuto in sentenza, anziché applicare il criterio del valore catastale (cosiddetto prezzo-valore). I contribuenti avevano richiesto l’applicazione di tale criterio e i benefici per l’acquisto della prima casa mediante un atto notarile di quietanza stipulato dopo il passaggio in giudicato della sentenza e prima dell’avviso di liquidazione, notificato il 27 settembre 2013; l’amministrazione era stata informata dell’atto. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1178/2017 depositata il 23 novembre 2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto legittimo l’avviso, perché l’opzione era stata esercitata dopo la pronuncia civile. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 497, L. n. 266/2005, sostenendo che l’opzione prezzo-valore poteva essere esercitata dopo il passaggio in giudicato e prima della liquidazione dell’imposta; il secondo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il beneficio. La Corte ha inoltre rilevato il decesso di una ricorrente, precisando che tale evento non determina interruzione nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, poiché le questioni in fatto relative ai requisiti soggettivi e oggettivi del beneficio potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio. Ha affermato che, nella divisione, l’imposta proporzionale e l’effetto traslativo rilevano limitatamente al conguaglio eccedente la quota spettante al condividente e che, rispetto a tale conguaglio, può operare il criterio prezzo-valore. Ha inoltre ritenuto tempestiva l’opzione esercitata con dichiarazione notarile successiva al passaggio in giudicato della sentenza e anteriore all’avvio del procedimento di accertamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 1, comma 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266
la successiva disciplina, – anch’essa correlata al criterio tabellare identificato dal cit. art. 52, commi 4 e 5, – qual dettata dal cit. art. 1, comma 497, ha operato, – “In deroga alla disciplina di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43”, – così ponendosi quale regola (alternativa), su opzione del contribuente (che è titolare del corrispondente diritto potestativo; v. Corte Cost., 23 gennaio 2014, n. 6, cit.), di determinazione della stessa base imponibile (al ricorrere dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi delineati), e con espresso riferimento alle (sole) “cessioni” di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze);
La disposizione introduce, su opzione del contribuente e in presenza dei requisiti previsti, un criterio alternativo di determinazione della base imponibile secondo il valore tabellare per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze.
art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la cd. valutazione automatica, attraverso i parametri catastali, qual delineata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, – senza incidere sulla disciplina della base imponibile in deroga alla regola generale che tale base imponibile identifica col valore venale in comune commercio degli immobili (e delle aziende; art. 51, comma 2), – ha introdotto un vincolo procedimentale, – e, così, una preclusione, – all’esercizio del potere di rettifica del valore dichiarato nell’atto (o del corrispettivo pattuito; v. Cass., 20 marzo 2009, n. 6796; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3573; Cass., 7 luglio 2004, n. 12448; Cass., 28 novembre 2001, n. 15080; Cass., 13 agosto 1996, n. 7504; v., altresì, Corte Cost., 23 gennaio 2014, n. 6),
La valutazione automatica catastale costituisce un limite procedimentale al potere di rettifica del valore, senza modificare di per sé la regola generale di determinazione della base imponibile.
art. 52, comma 5-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la nuova regolazione del cennato limite (al potere di rettifica) sotteso alla cd. valutazione automatica (art. 52, commi 4 e 5, cit.), delineata dal cit. art. 52, comma 5 bis (qual introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23 ter, conv. in L. n. 266 del 2005), – ha assunto, a suo presupposto, la ricorrenza di una fattispecie ad effetti traslativi, essendosi derogato al vincolo procedimentale costituito dalla valutazione automatica degli immobili, secondo parametri catastali, con riespansione, quindi, del potere di accertamento dell’amministrazione, – solo con riferimento alle “cessioni” di immobili e relative pertinenze “diverse” da quelle disciplinate dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497,
La deroga al vincolo della valutazione automatica e la conseguente riespansione del potere di accertamento riguardano le cessioni immobiliari diverse da quelle assoggettate alla disciplina prezzo-valore.
art. 34, commi 1 e 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
ne consegue, – in ragione della disciplina speciale della divisione, (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, commi 1 e 2), – che l’applicazione del criterio di agevolazione costituito dal valore tabellare degli immobili (cd. prezzo valore) può trovare applicazione laddove venga in considerazione, così come nella fattispecie, un effetto traslativo (id est una vendita) e, quindi, in relazione al conguaglio cui si correla detto effetto traslativo;
Nella divisione, il criterio prezzo-valore può applicarsi quando vi sia un effetto traslativo, limitatamente al conguaglio al quale tale effetto si correla.
art. 2932 c.c.
la Corte, – con pronuncia che, seppur riferita al trasferimento di immobile con sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.), è senz’altro estensibile (anche) alla fattispecie in trattazione, e cui va data continuità, – ha statuito che detta opzione per la determinazione della base imponibile in applicazione della disciplina del cd. prezzo valore, di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, “può essere esercitata con dichiarazione notarile integrativa – da ritenersi possibile tenendo conto dei principi enunciati da Corte Cost. n. 24 del 2014, – successiva al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto solo dopo tale momento si concretizzano il trasferimento della proprietà e l’obbligo di versare il prezzo dovuto e l’Amministrazione finanziaria, decorso un congruo termine per l’effettuazione della dichiarazione, può iniziare il relativo procedimento di accertamento.”
Il principio elaborato per il trasferimento immobiliare disposto con sentenza costitutiva è esteso alla fattispecie: l’opzione prezzo-valore può essere resa con dichiarazione notarile integrativa dopo il passaggio in giudicato, una volta concretizzato il trasferimento.
art. 299 c.p.c.
nel giudizio di legittimità, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. ss.,
Nel giudizio di cassazione il decesso di una parte non determina l’interruzione del processo, poiché il giudizio è dominato dall’impulso d’ufficio.
Massime di principio
- Nelle divisioni immobiliari, l’imposizione proporzionale quale vendita è riferibile alla sola parte eccedente la quota del condividente, quando l’eccedenza sia attribuita mediante conguaglio; rispetto a tale effetto traslativo può trovare applicazione il criterio prezzo-valore, ricorrendone gli altri presupposti.
- L’opzione per il criterio prezzo-valore può essere esercitata mediante dichiarazione notarile integrativa successiva al passaggio in giudicato della sentenza che produce il trasferimento, poiché solo da quel momento si concretizzano il trasferimento della proprietà e l’obbligo di pagare il prezzo; l’amministrazione può avviare l’accertamento dopo un congruo termine per la dichiarazione.
- Nel giudizio di legittimità, il decesso di una parte non comporta l’interruzione del processo, che è dominato dall’impulso d’ufficio.
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