Cassazione Civile, Ordinanza n. 11465/2021 del 30/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La resistente aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto sottratto con un furto presso l'abitazione del dante causa del ricorrente. Aveva dedotto di averlo ricevuto in donazione nel 1965, poi corretto nel 1966, da una persona con cui aveva avuto una relazione e due figli, affinché fosse destinato alle esigenze familiari; nel 2004, quando aveva deciso di venderlo tramite una casa d'aste, aveva appreso la provenienza illecita. Il dipinto era stato sequestrato in sede penale e la resistente era stata indagata per ricettazione. Nel corso del giudizio aveva chiesto l'accertamento della proprietà in base alla donazione o, in subordine, all'art. 1153 c.c. o all'usucapione. Il ricorrente, erede del proprietario originario, aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà e restituzione. Il Tribunale di Verona aveva rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale; la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2844/2015 depositata il 10 dicembre 2015, aveva riformato la decisione, riconoscendo l'usucapione perché il dipinto era rimasto appeso nel salotto della resistente e il possesso era stato ritenuto continuo, pacifico e pubblico. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ritenuta conformità dell'esposizione domestica alla destinazione del quadro e sulla sua pubblicità, sostenendo che il bene era rimasto nella sfera privata e che la provenienza illecita era emersa appena era stato portato fuori dalla cerchia ristretta; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1161 e 1163 c.c. e seguenti, contestando che la mera esposizione in un'abitazione privata, accessibile solo a un numero limitato di conoscenti, integrasse possesso pubblico e non clandestino. La resistente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il primo. Ha ribadito che il possesso utile all'usucapione deve essere acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile a tutti o almeno a un'apprezzabile e indistinta generalità di persone, e non soltanto a una cerchia ristretta che ne abbia conoscenza per il rapporto particolare con il possessore. Non è richiesta l'effettiva conoscenza da parte del proprietario, ma deve sussistere una concreta modalità di esercizio ostensibile. La Corte d'Appello ha quindi errato nel considerare sufficiente che il dipinto fosse appeso nel salotto di un'abitazione privata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In particolare, come è stato già affermato da questa Corte, il requisito della non clandestinità, richiesto dall’art. 1163 c.c., va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato.
La non clandestinità richiesta per l'usucapione dipende dalle modalità oggettive di acquisto ed esercizio del possesso, che devono essere pubbliche e visibili; non occorre che il proprietario ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo.
La regola applicata dalla Corte individua il possesso rilevante ai fini dell'usucapione nella sua visibilità per la generalità o per una parte apprezzabile e indistinta di persone; non basta che sia conoscibile soltanto da una cerchia limitata legata al possessore da rapporti personali. La Corte ha richiamato tale principio nel decidere la censura relativa agli artt. 1161 e seguenti c.c.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione, la non clandestinità del possesso non richiede che il proprietario abbia avuto effettiva conoscenza della situazione, ma esige che il possesso sia stato acquistato ed esercitato in modo visibile e non occulto.
- Il possesso non è pubblico quando le modalità del suo esercizio consentono di conoscerlo soltanto a una cerchia ristretta di persone, in ragione dei rapporti personali con il possessore; deve essere visibile a tutti o almeno a un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti.
- La mera collocazione di un'opera d'arte in un'abitazione privata, accessibile solo a conoscenti e amici, non costituisce di per sé una modalità di possesso pubblico e non clandestino idonea a fondare l'usucapione.
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