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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26192/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un’istanza di riconoscimento della continuazione in executivis proposta ai sensi dell’art. 671 c.p.p. nell’interesse di un condannato, tra reati già coperti da sentenze definitive indicate nell’istanza. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta, ritenendo non adeguatamente provata la tossicodipendenza addotta dalla difesa, comunque non riferibile con certezza ai reati risalenti al 2020, e soprattutto escludendo che le diverse condotte fossero riconducibili a un unico e preventivo disegno criminoso. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza lamentando violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., nonché vizi di motivazione, sostenendo che il giudice non si sarebbe conformato al vincolo del rinvio imposto da precedenti annullamenti della Cassazione e che avrebbe omesso di valutare indicatori decisivi quali omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, riconoscimento della continuazione in casi analoghi e, soprattutto, la tossicodipendenza risultante da certificazione sanitaria pubblica. Il ricorrente ha insistito sul fatto che le singole condotte sarebbero state funzionalmente collegate allo stato di tossicodipendenza e all’approvvigionamento di droga, sicché il giudice avrebbe dovuto riconoscere l’unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente adempiuto al vincolo del rinvio e aveva motivato in modo completo e non illogico l’esclusione della continuazione, esaminando tutti gli indicatori dedotti dalla difesa. La Corte ha ribadito che, anche in presenza di tossicodipendenza, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo e preventivo disegno criminoso, desumibile da concreti indici oggettivi; non basta né la mera abitualità a delinquere né la generica finalizzazione di alcuni reati all’approvvigionamento di droga o di denaro. Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza impugnata è stata ritenuta congrua perché basata sia sulla mancata prova certa della tossicodipendenza nel periodo rilevante, sia sull’assenza di un collegamento eziologico tra tale stato e i singoli reati, i quali apparivano eterogenei, estemporanei e maturati in contesti diversi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

    Nel procedimento di esecuzione il giudice deve verificare la sussistenza del medesimo e preventivo disegno criminoso per riconoscere la continuazione; la disciplina non consente di sostituire alla programmazione unitaria dei reati una mera abitualità di vita, neppure per il tossicodipendente.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione richiede che i reati siano avvinti da un unico disegno criminoso, desumibile da indici concreti quali omogeneità, contiguità temporale, modalità esecutive, causali e programmazione preventiva almeno delle linee essenziali dei reati successivi.

  • art. 606 c.p.p.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte li ha ritenuti infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 627 c.p.p.

    Il ricorrente ha lamentato la violazione del vincolo derivante dal giudizio di rinvio; la Corte ha però ritenuto che il giudice di merito si fosse conformato alle indicazioni impartite.

  • legge n. 49 del 2006

    La modifica dell’art. 671 c.p.p. ha valorizzato, ai fini della continuazione, lo stato di tossicodipendenza solo come elemento potenzialmente rilevante e non come presunzione automatica di unicità del disegno criminoso.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    Richiamato solo come violazione amministrativa/antidroga nei fatti posti a base dell’istanza; la Corte lo considera uno degli episodi che il giudice dell’esecuzione ha valutato come espressione di estemporaneità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso preventivamente formato; non è sufficiente la mera commissione di più reati da parte dello stesso soggetto, neppure se della stessa specie.
  • Gli indicatori della continuazione devono essere concreti e complessivamente valutati: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita; il giudice deve spiegare perché tali indici non siano idonei a dimostrare l’unitarietà del disegno.
  • Lo stato di tossicodipendenza può costituire un elemento favorevole al riconoscimento della continuazione solo se i reati risultano collegati e dipendenti da tale stato; non opera alcuna presunzione automatica in favore del condannato.
  • Laddove il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua, della mancata prova della tossicodipendenza nel periodo rilevante o dell’assenza di nesso tra quella condizione e i singoli reati, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La scelta di vita fondata sul delitto, la recidiva o l’abitualità a delinquere non equivalgono di per sé al medesimo disegno criminoso e non legittimano il riconoscimento della continuazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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