Cassazione Civile, Ordinanza n. 06915/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il fallimento impugnava il decreto del tribunale che aveva accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca contro il provvedimento del giudice delegato che aveva disconosciuto la natura ipotecaria e fondiaria del credito insinuato. La controversia nasceva da un finanziamento garantito da ipoteca: il fallimento sosteneva che il mutuo fondiario fosse nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995, assumendo che il tribunale avesse erroneamente calcolato il limite sul valore del bene anziché sul prezzo indicato nell’atto e che, in ogni caso, il credito non potesse mantenere la prelazione ipotecaria/fondiaria. In subordine, contestava anche la possibile conversione del contratto nullo in mutuo ipotecario ordinario senza prova della volontà delle parti. La banca resisteva e, in via incidentale condizionata, chiedeva che, ove fosse stata dichiarata la nullità del mutuo fondiario, si esaminasse comunque la conversione in mutuo ipotecario ordinario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del fallimento, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo solo nella misura in cui il fallimento pretendeva di far derivare dal superamento del limite di finanziabilità la nullità del mutuo fondiario e la perdita della qualità ipotecaria/fondiaria del credito: richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 33719/2022, ha affermato che il limite di finanziabilità dell’art. 38, comma 2, TUB non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa posta a presidio della sua validità, ma regola di vigilanza prudenziale, la cui violazione non comporta nullità del contratto né consente di disapplicarne d’ufficio gli effetti legali sostituendo il modello del mutuo ordinario. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto contro un passaggio meramente ipotetico/obiter sulla conversione del mutuo, non essendo quella la ratio decidendi del decreto impugnato. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per il mutamento giurisprudenziale su questioni decisive; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
Il limite di finanziabilità non è qualificato come elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, ma come parametro di vigilanza prudenziale; la sua violazione non determina nullità del contratto né travolge automaticamente la garanzia ipotecaria.
delibera CICR 22 aprile 1995
È richiamata come fonte del limite percentuale di finanziabilità, ma la sua violazione non viene ritenuta idonea a fondare nullità del contratto.
art. 117, comma 8, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
La Corte esclude che la violazione del limite di finanziabilità integri una nullità testuale di protezione.
Esclusa la configurabilità di una nullità virtuale del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non accolto come base per affermare la nullità o la perdita della prelazione.
Richiamato in tema di conversione del contratto nullo in mutuo ordinario; la Corte non esamina nel merito tale profilo perché il motivo è inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e del valore dell’immobile, ma non è accolto.
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare l’accertamento del limite di finanziabilità, ma senza esito favorevole.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di ricorso per la denuncia di violazione di legge sui limiti del mutuo fondiario e sulla disciplina della nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Richiamata quale legge che ha modificato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità previsto dalla disciplina di vigilanza bancaria non integra, di per sé, nullità del contratto né comporta automaticamente il venir meno della garanzia ipotecaria.
- Il limite di finanziabilità dell’art. 38 TUB è norma di vigilanza prudenziale posta a tutela della stabilità del sistema bancario, non norma imperativa che determini il contenuto essenziale del contratto o ne condizioni la validità.
- Esclusa la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità, il giudice non può sostituire d’ufficio al contratto stipulato dalle parti un diverso modello negoziale, come il mutuo ordinario, per neutralizzarne gli effetti legali.
- La conversione del contratto nullo in un diverso contratto appartenente al medesimo genus richiede, comunque, un concreto accertamento dei presupposti e una specifica deduzione utile; non può essere esaminata su questioni meramente ipotetiche o prive di incidenza sulla ratio decidendi.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio principale e un’argomentazione ulteriore solo ipotetica o obiter, il motivo di ricorso diretto esclusivamente contro quest’ultima è inammissibile per difetto di interesse o di decisività.
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