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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27670/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, già direttore di agenzia alle dipendenze della banca, aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale per falsità in scrittura privata e truffa, conclusosi con assoluzione. La domanda era fondata sull'art. 36 del CCNL Credito, che prevede la copertura delle spese di difesa penale del dipendente in relazione all'esercizio delle funzioni. I giudici di merito avevano escluso il diritto, ritenendo che la condotta tenuta non fosse un corretto esercizio delle funzioni: il dipendente avrebbe consentito o tollerato la presenza continuativa di un terzo estraneo nei locali dell'agenzia, con uso di modulistica aziendale e modalità idonee a far apparire tale soggetto come appartenente all'organizzazione bancaria, integrando una grave violazione dei doveri professionali. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame della sentenza penale assolutoria e dell'assenza di concorso di persone, nonché la violazione della teoria penalistica della fattispecie plurisoggettiva eventuale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 CCNL Credito, sostenendo di avere agito nel rispetto delle funzioni assegnate e che la sentenza penale non poteva essere svalutata come elemento secondario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché prospettava un vizio motivazionale precluso dalla doppia conforme, non rispettava il principio di specificità per mancata trascrizione/produzione della sentenza penale richiamata, introduceva una questione non trattata nei gradi di merito e, soprattutto, non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'esclusione della copertura assicurativa/contrattuale per fatti commessi con negligenza nell'esercizio delle funzioni. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile o comunque infondato perché meramente contrappositivo rispetto all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla gravissima negligenza e sulla deviazione dalle buone pratiche, accertamento non più riesaminabile in cassazione nei limiti dei motivi proposti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 CCNL Credito

    La garanzia del rimborso delle spese legali del dipendente non opera quando i fatti addebitati non siano riconducibili al corretto esercizio delle funzioni e siano connotati da negligenza nell'esercizio delle mansioni.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorre la c.d. doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, è preclusa la censura per omesso esame di fatti decisivi nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La disciplina processuale, come richiamata dalle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022, conferma la preclusione del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme.

  • d.lgs. n. 149 del 2022, art. 3, commi 26 e 27

    Le modifiche richiamate dalla Corte sono evocate per coordinare la disciplina del vizio di motivazione con il regime della doppia conforme.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2000

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese di difesa penale previsto dal contratto collettivo per il dipendente opera solo se il fatto contestato sia connesso al corretto esercizio delle funzioni; resta escluso quando il comportamento sia connotato da negligenza grave o da violazione dei doveri professionali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di diritto una contestazione che investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando il motivo non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • Chi deduce in cassazione il contenuto di un diverso provvedimento giudiziario deve rispettare il principio di specificità del ricorso, trascrivendo o producendo l'atto su cui fonda la censura.
  • La sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali se il giudice civile accerta che la condotta, pur non penalmente rilevante, abbia integrato una deviazione dalle regole aziendali e dai doveri di diligenza rilevanti ai fini contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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