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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24483/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di Poste Italiane s.p.a. di ottenere dal Comune il rimborso dei costi sostenuti per i permessi retribuiti concessi a un proprio dipendente, eletto Sindaco del Comune di Strevi, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale negli anni 2010 e 2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000 anche a Poste Italiane s.p.a., qualificando la società come datore di lavoro privato ai fini del rimborso. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 80 TUEL, sostenendo che Poste Italiane non fosse un datore di lavoro privato ma un ente pubblico, sia pure speciale, o comunque un organismo di diritto pubblico; con il secondo ha chiesto la compensazione delle spese di lite per la complessità della controversia e i contrasti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: ha affermato che, ai fini dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000, il dipendente di Poste Italiane s.p.a. va considerato dipendente di un datore di lavoro privato, perché la trasformazione dell'ente postale in ente pubblico economico e poi in società per azioni non ha mutato la natura privatistica del rapporto di lavoro; inoltre la nozione di organismo di diritto pubblico non vale a conferire natura pubblicistica al rapporto di lavoro. La Corte ha richiamato anche il precedente sulle società in house, evidenziando che il rimborso dei permessi grava sull'ente locale beneficiario della funzione elettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava la mancata compensazione delle spese di lite, questione rimessa al merito. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000

    "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche"

    si applica ai dipendenti di Poste Italiane s.p.a., qualificata come datore di lavoro privato; il rimborso al datore di lavoro grava sull'ente locale presso cui il dipendente esercita la funzione elettiva.

  • art. 79 d.lgs. n. 267 del 2000

    individua le funzioni pubbliche elettive che danno titolo ai permessi retribuiti richiamati dall'art. 80.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    viene richiamato per la definizione di amministrazioni pubbliche ai fini del rapporto di lavoro, con esclusione degli enti pubblici economici e delle società di capitali a partecipazione pubblica.

  • art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008

    si ricorda che per le società a partecipazione pubblica è prevista la disciplina delle procedure selettive di assunzione proprie dei datori di lavoro pubblici, senza mutarne la natura privatistica.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016

    la nozione di organismo di diritto pubblico è ritenuta irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro e dell'applicabilità dell'art. 80 TUEL.

  • art. 8, comma 35, l. n. 67 del 1988

    richiamato nella norma per l'esenzione IVA delle somme rimborsate.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del rimborso dei permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive locali, ciò che rileva è la natura privatistica o pubblicistica del datore di lavoro secondo l'assetto del rapporto di lavoro, non la presenza di partecipazioni pubbliche o di vincoli pubblicistici sull'organizzazione.
  • La trasformazione di un ente pubblico economico in società per azioni non muta di per sé la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, se il legislatore non prevede una diversa qualificazione.
  • La nozione di organismo di diritto pubblico opera in ambiti specifici del diritto europeo e degli appalti, ma non determina automaticamente la natura pubblica del datore di lavoro ai fini di norme diverse come quella sui permessi elettorali.
  • Quando il dipendente di un soggetto privatizzato fruisce di permessi retribuiti per incarichi elettivi presso un ente locale, il costo deve essere rimborsato dall'ente che beneficia della funzione pubblica, in applicazione della ratio di evitare che l'onere ricada sul datore di lavoro privato.
  • Le doglianze sulla compensazione delle spese di lite, se formulate come censura autonoma e non nei limiti della violazione di legge, possono risolversi in questioni di merito e risultare inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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