Cassazione Civile, Ordinanza n. 19516/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di liquidazione dei compensi del difensore dell'originario attore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile definito nel 2016. Rigettata l'istanza di liquidazione, gli eredi hanno proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che, ai fini della verifica della soglia reddituale per l'ammissione al beneficio, dovesse essere computato anche il prezzo di € 15.000,00 ricavato dalla vendita a terzi di un immobile. Il solo erede ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione ex art. 111 Cost., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 136 d.P.R. n. 115 del 2002: sostiene che il ricavato della vendita di un immobile non sarebbe reddito, perché di natura occasionale, e che al più potrebbe rilevare la sola plusvalenza rispetto al valore del bene. Il Ministero ha resistito con controricorso, richiamando l'orientamento che adotta un concetto di reddito più ampio rispetto a quello tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il limite reddituale va interpretato in collegamento con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, avendo riguardo al reddito effettivamente percepito nell'anno precedente e a ogni entrata finanziaria utile a misurare le concrete possibilità economiche del richiedente. Ne deriva che il concetto di reddito rilevante per il beneficio non coincide con quello fiscale del T.U.I.R. e che il ricavato della vendita di un immobile può essere considerato risorsa componente il reddito ai fini della soglia. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di € 1.000,00 in favore del controricorrente e di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio va letto in correlazione con le ulteriori disposizioni del testo unico, così da valorizzare il reddito effettivamente percepito nell'anno precedente e non solo quello risultante in senso fiscale.
art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002
Concorre a individuare il presupposto sostanziale dell'ammissione, imponendo di considerare anche redditi non imponibili o non soggetti a imposizione e le variazioni sopravvenute.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Indicato come base dell'opposizione contro il provvedimento di rigetto della liquidazione.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato quale rito applicabile all'opposizione proposta dagli eredi.
art. 111 Cost.
Indicato come fondamento del ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa in sede di opposizione.
La deduzione di violazione di legge richiede l'erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La valutazione delle prove e delle presunzioni resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come critica al suo convincimento fattuale.
La decisione è stata adottata nel contesto della proposta di definizione accelerata conforme al successivo provvedimento collegiale.
Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna aggravata al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il concetto di reddito rilevante non coincide con quello tributario, ma comprende ogni entrata o risorsa economicamente utile a misurare le effettive capacità del richiedente di sostenere le spese di difesa.
- La verifica della non abbienza deve essere condotta sul reddito effettivamente percepito nell'anno precedente l'istanza, considerando anche redditi esenti o non imponibili e le variazioni sopravvenute fino alla definizione del procedimento.
- Il ricavato della vendita di un bene può essere computato tra le risorse rilevanti ai fini della soglia reddituale del patrocinio, se incide concretamente sulla disponibilità economica del richiedente.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la sola ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, che resta insindacabile in cassazione salvo i limiti del vizio motivazionale previsto dall'ordinamento.
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