Cassazione Civile, Ordinanza n. 10017/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui l'amministrazione ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ritenendo che l'assegnataria avesse perso il requisito della mancanza di titolarità di diritti reali su immobile adeguato, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge reg. Lazio n. 12 del 1999. L'interessata aveva acquistato la piena proprietà di un appartamento e, successivamente, aveva costituito su di esso un usufrutto a favore della madre. La Corte d'appello ha confermato la decadenza, ritenendo irrilevante la successiva costituzione dell'usufrutto e valorizzando il dato oggettivo della titolarità del diritto di proprietà. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione della legge regionale, sostenendo che la nuda proprietà non sarebbe contemplata dalla norma e dunque non potrebbe integrare causa di decadenza; con il secondo si deduceva, sulla stessa base, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la "nuda proprietà" non è un diritto autonomo distinto dalla proprietà, ma solo la proprietà gravata da usufrutto, sicché il riferimento normativo alla titolarità della proprietà comprende anche il caso dell'immobile soggetto a usufrutto e, a maggior ragione, quello in cui la piena proprietà sia stata acquistata e poi parzialmente compressa da un usufrutto costituito successivamente. La ratio della disciplina è quella di escludere dall'assegnazione chi disponga, in via oggettiva e patrimoniale, di un bene idoneo, a prescindere dal concreto godimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo al paradigma del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha inoltre rilevato l'irrilevanza della documentazione prodotta in memoria, sia per tardività del deposito ex art. 372 c.p.c., sia perché l'offerta di vendita dell'alloggio era comunque subordinata a verifiche amministrative. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c), L. reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12
mancanza di titolarità del diritto di proprietà su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
La nozione di titolarità della proprietà comprende anche la proprietà gravata da usufrutto e la piena proprietà successivamente compressa da costituzione di usufrutto; il requisito è valutato in senso oggettivo e patrimoniale, non in base al concreto godimento del bene.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per censurare la violazione di legge regionale, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per prospettare una mera diversa lettura giuridica della norma o del fatto.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La produzione documentale in cassazione è soggetta al termine di quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza; il deposito tardivo è inammissibile.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito telematico dei documenti in cassazione.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
Disposizione transitoria che rende applicabile al procedimento la modifica dell'art. 372 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il riferimento alla titolarità della proprietà di un immobile adeguato deve essere inteso in senso sostanziale e comprensivo anche della proprietà gravata da usufrutto, salvo diversa espressa previsione normativa.
- La "nuda proprietà" non costituisce un diritto autonomo distinto dalla proprietà, ma una modalità descrittiva della proprietà limitata dall'usufrutto; pertanto, ove la disciplina osti alla titolarità della proprietà, non è possibile escluderne l'applicazione invocando la sola esistenza dell'usufrutto.
- Ai fini della decadenza dai benefici abitativi pubblici rileva la disponibilità patrimoniale oggettiva del bene, non la scelta soggettiva del titolare di ridurne o trasferirne il godimento mediante atti gratuiti successivi.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione giuridica della fattispecie, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- In cassazione, la produzione documentale è ammessa solo entro i rigorosi limiti temporali e oggettivi stabiliti dall'art. 372 c.p.c.; il deposito tardivo è inutilizzabile, anche se allegato alla memoria.
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