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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17796/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un docente aveva lavorato presso un istituto scolastico secondario superiore paritario riconducibile a una gestione pubblica, in forza di quattro contratti a tempo determinato dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2011. Egli aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti, la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione o da altra data ritenuta di giustizia, la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora, oltre all’indennità prevista dall’art. 32 l. 183/2010; in subordine aveva domandato il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. 165/2001. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, condannando l’amministrazione al risarcimento quantificato in dieci mensilità e al pagamento di eventuali differenze retributive legate all’anzianità maturata nei rapporti precari. La Corte d’appello aveva poi dichiarato la nullità della statuizione sulle progressioni stipendiali per ultrapetizione, confermando nel resto e ritenendo insussistenti i presupposti per giustificare le assunzioni precarie, oltre a reputare corretto il criterio di quantificazione del danno. In cassazione l’ente resistente al risarcimento ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme su conversione/risarcimento nel lavoro a termine pubblico, sostenendo che la disciplina introdotta dalla l. 107/2015 avrebbe reso legittima la successione dei contratti e che, comunque, la reiterazione era giustificata dalla continuità del servizio scolastico; con il secondo motivo ha contestato l’entità del risarcimento, invocando anche la possibilità di stabilizzazione e la sopravvenienza della l. 107/2015. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse le rationes decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva escluso l’applicabilità della disciplina speciale della scuola pubblica ai rapporti intercorsi con una scuola paritaria gestita da ente pubblico diverso dal Ministero e aveva comunque ravvisato l’assenza di prova di esigenze temporanee ed eccezionali richieste dall’art. 36 d.lgs. 165/2001; inoltre il ricorso non superava il rilievo che i docenti delle scuole paritarie non sono assimilabili a quelli della scuola statale privatizzata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non teneva conto delle rationes della decisione impugnata e non chiariva se vi fosse stata effettiva immissione in ruolo; ha ribadito che la mera chance astratta di stabilizzazione non è misura sufficientemente effettiva e sanzionatoria dell’abuso, mentre il risarcimento resta dovuto secondo i principi consolidati. La Corte ha confermato anche la correttezza della quantificazione operata in appello, che aveva valorizzato la durata del rapporto e la dimensione dell’ente datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 3 e 4, l. 183/2010

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva perché ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di attacco alle rationes della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Norma che consente nel pubblico impiego il ricorso al lavoro a termine solo per esigenze temporanee ed eccezionali; la Corte richiama la valutazione della Corte territoriale secondo cui tali presupposti non erano stati allegati né provati.

  • art. 1, comma 109, l. 107/2015

    Invocato per sostenere che la nuova disciplina del reclutamento scolastico avrebbe reso legittimi i contratti a termine anteriori; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e comunque non riferibile alla fattispecie di una scuola paritaria gestita da ente pubblico diverso dal Ministero.

  • clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dal ricorrente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulla necessità di una sanzione effettiva contro l’abuso del termine e sul diritto al risarcimento quando la stabilizzazione non sia certa e ravvicinata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per rinviare alla motivazione della precedente decisione conforme, ritenuta applicabile al caso.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese in base alla soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione al calcolo dell’ulteriore importo dovuto, se dovuto.

  • art. 18 l. 300/1970

    Citatamente invocato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini del giudizio di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata.
  • La disciplina speciale del reclutamento scolastico non è automaticamente estensibile ai rapporti di lavoro instaurati con soggetti diversi dal Ministero della pubblica istruzione, anche se operanti nel settore scolastico paritario.
  • Nel pubblico impiego il ricorso al lavoro a termine richiede la prova di esigenze temporanee ed eccezionali; in difetto, la reiterazione può integrare abuso.
  • La successiva stabilizzazione è misura sanzionatoria idonea solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e deriva da misure specificamente dirette a superare il precariato, con ragionevole certezza ex ante; una mera possibilità astratta di assunzione non basta.
  • In caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine, il risarcimento del danno resta dovuto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, potendo il giudice valorizzare durata del rapporto e dimensioni dell’ente datore nella liquidazione.
  • Quando il motivo di ricorso non chiarisce i presupposti fattuali decisivi della domanda o della decisione impugnata, la censura non è idonea a scardinare la motivazione della sentenza e conduce all’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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