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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34797/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una scrittura del 10 maggio 2011, stipulata tra fratelli per chiudere una precedente causa pendente davanti al Tribunale di Catania avente ad oggetto la divisione dell'eredità dei genitori e altri beni. Uno dei fratelli ha chiesto al Tribunale di dichiarare nulla o annullare la transazione, deducendo: carenza di causa transattiva; errore di diritto su punto non controverso ex art. 1969 c.c.; errore di calcolo sulla massa divisionale; sproporzione tra le attribuzioni; inclusione nell'accordo di beni che non avrebbero potuto far parte della comunione; necessità del consenso della coniuge per alcuni beni; mancanza di disponibilità dei diritti oggetto della transazione. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione e il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle regole ermeneutiche e degli artt. 763, 764 c.c., sostenendo che l'atto fosse una divisione transattiva o comunque un negozio diverso dalla transazione, con conseguente rescindibilità per lesione oltre il quarto; 2) violazione degli artt. 1965 e 1966 c.c., per asserita mancanza di reciproche concessioni e per difetto di disponibilità dei diritti; 3) vizi motivazionali e violazione dell'art. 1969 c.c., per avere la Corte applicato in modo errato la disciplina dell'errore di diritto nella transazione; 4) violazione degli artt. 184 c.c., 2250 e 2251 c.c., nonché di norme tributarie richiamate dal ricorrente, per asserita indisponibilità e appartenenza a terzi o alla moglie di parte dei beni inseriti nell'accordo; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, chiedendo la compensazione per la peculiarità della controversia e la penalizzazione economica subita. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha giudicato generiche e fattuali le censure sulla qualificazione dell'atto e sulla pretesa rescindibilità; ha rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato la doglianza sulla causa transattiva; ha ribadito che l'art. 1969 c.c. rende irrilevante l'errore di diritto sulle questioni oggetto di controversia, ammettendo solo quello su questioni presupposte non controverse; ha considerato inammissibili i novum e le valutazioni di fatto non autosufficienti; ha infine escluso la violazione delle regole sulle spese, essendo la soccombenza del ricorrente sufficiente a fondare la condanna.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda di nullità/annullamento della transazione familiare. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del controricorrente e disposto il raddoppio del contributo unificato, mentre è stata esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. perché non ne ricorrevano i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché le doglianze erano generiche e sollecitavano una nuova valutazione di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di valutazione probatoria; la Corte ha escluso che la censura integrasse un vizio utile in cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità di ricostruire la volontà effettiva delle parti; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché generica e fattuale.

  • art. 1363 c.c.

    invocato per l'interpretazione complessiva delle clausole; la Corte ha ritenuto la doglianza non autosufficiente e non ammissibile.

  • art. 763 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rescindibilità della divisione per lesione oltre il quarto; la Corte ha osservato che tale domanda non risultava proposta nel giudizio di merito e ha comunque reputato generiche le censure sulla qualificazione del negozio.

  • art. 764, secondo comma, c.c.

    richiamato per la disciplina dell'eventuale rescissione in presenza di transazione collegata alla divisione; la Corte ha escluso che la censura fosse pertinente rispetto alle domande effettivamente proposte.

  • art. 1965 c.c.

    la Corte ha ribadito che la transazione richiede una lite da prevenire o comporre e reciproche concessioni, ma ha ritenuto infondate le censure che negavano tali requisiti sulla base di una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 1966 c.c.

    la Corte ha considerato inammissibile la censura perché prospettava un novum e chiedeva un diverso apprezzamento di fatto sulla disponibilità dei diritti oggetto della transazione.

  • art. 1969 c.c.

    "La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti"

    la Corte ha affermato che è rilevante solo l'errore di diritto relativo a questioni presupposte e non oggetto della controversia, non potendo la norma essere estesa all'errore di fatto o alle questioni controverse.

  • art. 1429 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma generale sull'errore; la Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile anche perché la censura colpiva la sentenza di primo grado e non la decisione d'appello.

  • art. 184 c.c.

    invocato per sostenere l'indisponibilità dei beni comuni ai coniugi; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per novum e difetto di autosufficienza.

  • art. 2250 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla società di fatto e ai beni conferiti; la Corte ha reputato la doglianza inammissibile perché nuova e fattuale.

  • art. 2251 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul tema della forma del contratto di società semplice; la Corte non ha accolto la tesi perché introdotta come novum e priva di autosufficienza.

  • art. 2289 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la quota sociale avrebbe dovuto essere inclusa nella controversia; la Corte non ha tratto da ciò conseguenze favorevoli al ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha confermato la condanna alle spese per soccombenza, escludendo la violazione della norma.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato implicitamente in tema di compensazione; la Corte ha ricordato che la compensazione è discrezionale e richiede motivazione solo se disposta.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, perché si trattava solo di ricorso infondato e non connotato da abuso processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in collegamento con l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
  • La transazione richiede lite attuale o potenziale e reciproche concessioni; tuttavia, la contestazione della sua validità non può essere fondata su argomenti nuovi, non dedotti nei gradi di merito, o su ricostruzioni fattuali non autosufficienti.
  • L'art. 1969 c.c. consente l'annullamento della transazione solo per errore di diritto relativo a questioni che non siano state oggetto di controversia tra le parti; non è estensibile all'errore di fatto né alle questioni controverse o potenzialmente controverse.
  • La distinzione tra divisione transattiva e transazione divisionale, ai fini della rescissione per lesione, non può essere affermata in astratto, ma deve risultare da un accertamento concreto della causa e dell'effettiva volontà negoziale; in cassazione tale accertamento non è sindacabile se la censura si risolve in una diversa lettura del merito.
  • La deduzione della mancanza di disponibilità dei diritti o della necessità del consenso di terzi deve essere specificamente allegata nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta come novum.
  • La soccombenza è sufficiente a fondare la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.; la compensazione resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta processuale abusiva o connotata da mala fede o colpa grave, non la mera proposizione di un ricorso infondato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveDivisione ereditaria
RamiContrattiProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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