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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33750/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, in primo grado e poi in appello, di una querela di falso proposta in via principale contro una sentenza del Tribunale di Latina e contro circa seicento attestati di rischio. Il ricorrente sosteneva che alcuni documenti fossero stati alterati mediante aggiunte manoscritte e/o modifiche al contenuto, in particolare con riferimento alla dicitura "Allegato alla polizza n. 286" e al codice agenzia n. 286. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione di norme sulla prova documentale, sul contenuto della querela di falso, sul dovere di motivazione e sulle preclusioni istruttorie, nonché omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di CTU grafologica e prove testimoniali; il quarto contestava la condanna alle spese e la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo la sussistenza di soccombenza reciproca per il rigetto di eccezioni pregiudiziali della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi non conformi ai requisiti di specificità, chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione, perché miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, senza indicare in modo adeguato come e quando i fatti documentali fossero stati dedotti e discussi. Ha inoltre rilevato che, in tema di querela di falso, era necessario indicare sin dall'atto introduttivo gli elementi e le prove della falsità e che la querela era stata formulata in modo non idoneo a specificare la falsità materiale dedotta. Quanto al quarto motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché la valutazione della soccombenza complessiva, della compensazione delle spese e della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed era sorretta da criteri giuridici corretti. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2703 c.c. per contestare la prova documentale e la falsità del contenuto degli attestati e della documentazione richiamata

  • art. 2703 c.c.

    richiamato per la disciplina della scrittura privata e della querela di falso

  • art. 221 c.p.c.

    la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità; il giudice deve compiere un vaglio preliminare dei presupposti dell'istanza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente il sindacato sull'insufficiente o contraddittoria motivazione; è ammesso solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per contestare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione all'istruzione della causa

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni in appello

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato in relazione al regime istruttorio in appello

  • art. 91 c.p.c.

    il criterio della soccombenza si valuta sull'esito finale della lite; la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata può essere pronunciata anche senza domanda di parte e senza prova del danno, in presenza di mala fede o colpa grave

  • art. 227 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sulla responsabilità aggravata

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    esclude il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto (doppia conforme)

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere redatto con chiarezza, sinteticità e specificità: non è sufficiente una critica diffusa e disordinata delle risultanze di causa, né una richiesta di nuovo esame del merito.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione normativa, mira in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito e a ottenere una rivalutazione delle prove.
  • In tema di querela di falso, l'atto introduttivo deve indicare in modo preciso gli elementi e le prove della falsità dedotta; il giudice deve verificarne preliminarmente l'ammissibilità e la pertinenza rispetto al tipo di falsità allegata.
  • La querela di falso riguarda la falsità materiale del documento e non può essere utilizzata per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni ivi contenute, che attiene alla falsità ideologica.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più configurabile il sindacato sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto.
  • La soccombenza va valutata sull'esito complessivo della lite: la parziale reiezione di eccezioni processuali o di merito non esclude la soccombenza della parte la cui domanda sia stata integralmente respinta.
  • La compensazione delle spese processuali e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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