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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19621/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da una revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l'atto di cessione di un immobile compiuto da una debitrice fideiussoria in favore del figlio. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo provati i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, in particolare l'eventus damni e la scientia damni. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando formalmente violazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c. e sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto dimostrati i presupposti dell'azione sulla base del materiale probatorio acquisito, in contrasto con la reale consistenza delle prove. Il resistente ha eccepito la correttezza della decisione e chiesto il rigetto; il figlio cessionario ha depositato controricorso aderendo all'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, cioè un sindacato sulla motivazione non consentito nei termini prospettati. La Corte ha escluso che fosse stata dedotta una vera violazione dell'art. 2697 c.c., non essendo stata prospettata una errata ripartizione dell'onere probatorio, né una violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché non era stata allegata l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma; la ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità al resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte richiama i presupposti oggettivi e soggettivi che il giudice di merito ha ritenuto provati.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sulle prove dedotte; non è violata dalla mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientra nell'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro evocato formalmente nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare il fatto e non l'esatta interpretazione della norma.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La doglianza non soddisfaceva neppure i requisiti minimi per il controllo sulla motivazione nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio sulla proposta del relatore secondo il rito semplificato.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama il ragionamento presuntivo, osservando che gli indici valorizzati dal giudice di merito non erano ictu oculi privi di minima capacità rappresentativa.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto: se la censura investe la ricostruzione della vicenda concreta e la valutazione delle prove, essa è inammissibile quando non sia correttamente veicolata come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice altera la regola di distribuzione dell'onere probatorio; non sussiste invece quando la parte contesta semplicemente l'esito della valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla forza persuasiva attribuita alle prove: ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o afferma di non dover osservare la regola di decisione sulle prove dedotte, fuori dai poteri officiosi.
  • Nel controllo sulla prova presuntiva, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito quando gli indici valorizzati presentino una minima idoneità rappresentativa; la censura deve allora attaccare specificamente l'errore di sussunzione o il vizio motivazionale nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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