Cassazione Civile, Ordinanza n. 37528/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2007. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione ritenendo non prescritto il credito contributivo: ha individuato il dies a quo della prescrizione al 16 giugno 2008 e ha attribuito efficacia interruttiva a un'intimazione di pagamento dell'INPS consegnata il 10 giugno 2013. La ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., deducendo violazione/falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 L. n. 335/1995. Secondo la ricorrente, l'atto interruttivo sarebbe stato ricevuto il 19 giugno 2013, quindi oltre il termine quinquennale, con conseguente prescrizione del credito; ha inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR integrasse un occultamento doloso idoneo a sospendere il termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto della sentenza impugnata, cioè la data di consegna dell'intimazione di pagamento. Tale contestazione non è veicolabile come vizio di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c.; quanto al possibile vizio motivazionale, il ricorso difettava della puntuale trascrizione dell'atto interruttivo e della raccomandata, elementi necessari per la comprensione delle censure. È stata quindi assorbita ogni altra doglianza. Nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di attività difensiva dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per contestare una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
Per il vizio motivazionale occorre indicare in modo rigoroso il fatto storico decisivo non esaminato, secondo il testo applicabile ratione temporis.
La ricorrente lo invoca in relazione al decorso della prescrizione, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile.
Norma richiamata dalla ricorrente sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali; la sua applicazione concreta non viene esaminata per inammissibilità del motivo.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È la base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c., si pretende in realtà una diversa valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
- Il giudizio sulla data di ricezione di un atto interruttivo della prescrizione è un accertamento di fatto e non può essere ribaltato in cassazione se non nei limiti e con le modalità proprie del vizio motivazionale.
- Se si deduce un vizio di motivazione, è necessario trascrivere o indicare con precisione l'atto rilevante e il fatto storico decisivo omesso, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La contestazione della prescrizione contributiva deve confrontarsi specificamente con l'accertamento compiuto sul momento di ricezione dell'atto interruttivo; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →