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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37528/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2007. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione ritenendo non prescritto il credito contributivo: ha individuato il dies a quo della prescrizione al 16 giugno 2008 e ha attribuito efficacia interruttiva a un'intimazione di pagamento dell'INPS consegnata il 10 giugno 2013. La ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., deducendo violazione/falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 L. n. 335/1995. Secondo la ricorrente, l'atto interruttivo sarebbe stato ricevuto il 19 giugno 2013, quindi oltre il termine quinquennale, con conseguente prescrizione del credito; ha inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR integrasse un occultamento doloso idoneo a sospendere il termine prescrizionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto della sentenza impugnata, cioè la data di consegna dell'intimazione di pagamento. Tale contestazione non è veicolabile come vizio di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c.; quanto al possibile vizio motivazionale, il ricorso difettava della puntuale trascrizione dell'atto interruttivo e della raccomandata, elementi necessari per la comprensione delle censure. È stata quindi assorbita ogni altra doglianza. Nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di attività difensiva dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per contestare una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Per il vizio motivazionale occorre indicare in modo rigoroso il fatto storico decisivo non esaminato, secondo il testo applicabile ratione temporis.

  • art. 2935 c.c.

    La ricorrente lo invoca in relazione al decorso della prescrizione, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile.

  • art. 3 L. n. 335/1995

    Norma richiamata dalla ricorrente sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali; la sua applicazione concreta non viene esaminata per inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È la base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c., si pretende in realtà una diversa valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
  • Il giudizio sulla data di ricezione di un atto interruttivo della prescrizione è un accertamento di fatto e non può essere ribaltato in cassazione se non nei limiti e con le modalità proprie del vizio motivazionale.
  • Se si deduce un vizio di motivazione, è necessario trascrivere o indicare con precisione l'atto rilevante e il fatto storico decisivo omesso, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della prescrizione contributiva deve confrontarsi specificamente con l'accertamento compiuto sul momento di ricezione dell'atto interruttivo; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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