Cassazione Civile, Ordinanza n. 30895/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per ottenere l’ammissione di un ulteriore credito di euro 23.516,99 a titolo di differenze retributive e TFR maturate tra l’assunzione a termine e la data di stabilizzazione a tempo indeterminato riconosciuta da una precedente sentenza passata in giudicato. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo prescritto il credito in applicazione del termine quinquennale e negando la conversione del termine decennale ex art. 2953 c.c., poiché i diritti azionati riguardavano periodi diversi da quelli coperti dal giudicato di condanna. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione decennale per i diritti discendenti da una sentenza passata in giudicato. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato alla controparte, senza prova di accettazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ritenendo che la rinuncia determini l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, applicando il principio di causalità, e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione dell’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente quale norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ma la questione non viene decisa nel merito per effetto della rinuncia al ricorso
il ricorrente invoca la conversione del termine di prescrizione breve in decennale in presenza di sentenza passata in giudicato; la Corte richiama il principio secondo cui la rinuncia rende superflua la decisione sul punto
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
è la base formale del motivo di ricorso dedotto
è richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale
la rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione della parte controricorrente, essendo sufficiente il deposito rituale dell’atto di rinuncia.
- La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione.
- La parte che propone il ricorso e poi vi rinuncia può essere condannata alle spese secondo il principio di causalità, salvo ragioni particolari che giustifichino una diversa regolazione.
- L’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato non opera quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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