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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo (limitatamente alle vasche di cadmiatura) disposto sullo stabilimento 'Nuova Nicrom sas'. Il ricorrente contestava: 1) l'inutilizzabilità dei campionamenti del 10/11/2022 e del 09/11/2023 per violazione delle garanzie difensive (art. 220 disp. att. c.p.p.) e delle norme sul contraddittorio, sostenendo che si trattava di accertamenti tecnici irripetibili eseguiti senza le garanzie previste; 2) l'inutilizzabilità delle videoriprese operate dalla polizia giudiziaria per violazione dell'art. 266 c.p.p. e per eccesso di delega della polizia giudiziaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che gli accertamenti hanno rilevato uno scarico non autorizzato di cadmio (ipotizzato illecito ai sensi dell'art.137, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006) e ha spiegato che la valutazione sulla necessità del contraddittorio dipende dalla concreta natura dell'accertamento (irripetibile o no) e dalla qualificazione del reato come protratto/"permanente"; inoltre la semplice qualifica soggettiva dell'operante (personale ATO) non conduce automaticamente all'applicazione delle garanzie difensive previste per gli atti di polizia giudiziaria. Il secondo motivo (videoriprese) è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che le riprese riguardassero aree non riconducibili alla nozione di privata dimora/domicilio e che, ove le videoregistrazioni siano effettuate in luoghi aperti o esterni all'attività lavorativa, esse possano essere utilizzate secondo la giurisprudenza consolidata; l'opposizione circa l'eccesso di delega è stata respinta in quanto la polizia giudiziaria ha poteri di iniziativa nelle indagini. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento di una somma (determinata equitativamente dal Collegio) a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola il contraddittorio per gli accertamenti tecnici irripetibili; la sua applicazione dipende dalla natura concreta dell'attività svolta (se irripetibile) e dalla esistenza di una notitia criminis e di un soggetto indiziato determinato.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale richiamato dal ricorrente in tema di garanzie difensive; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione di tale norma alla luce della natura degli accertamenti e della giurisprudenza sui reati permanenti.

  • art. 369 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione idonea a rendere inutilizzabili gli atti impugnati.

  • art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006

    La Corte ha ritenuto che gli accertamenti dimostrassero la presenza di uno scarico non autorizzato di cadmio, integrando l'illecito ambientale previsto da questa norma.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Disciplina le attività volte ad accertare fatti compiuti in luoghi di privata dimora/domicilio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la nozione di domicilio/privata dimora e ha ritenuto legittime le videoriprese in aree non riconducibili alla privata dimora.

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla polizia giudiziaria il dovere e il potere di prendere notizia dei reati e svolgere attività investigative, anche di propria iniziativa; giustifica l'autonomia investigativa in ordine al presunto 'eccesso di delega'.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese), applicata dalla Corte nel caso di specie.

  • Legge regionale Lombardia 12/12/2003, n. 26, art. 48

    Richiamata per escludere che il personale ATO abbia automaticamente la qualifica di polizia giudiziaria: le funzioni sono in prevalenza di controllo amministrativo e sanzionatorio, salvo compiti specifici di ARPA.

Massime di principio

  • Negli illeciti ambientali 'permanenti' (es. scarichi continuativi) gli accertamenti eseguiti prima o durante un procedimento precedente possono rientrare nell'ambito della contestazione 'aperta', riducendo l'effetto automatico delle garanzie difensive ex art. 220 disp. att.: va valutata la natura temporale e materiale della contestazione.
  • La utilizzabilità di campionamenti dipende dalla concreta natura dell'attività (irripetibile o ripetibile) e non dalla sola qualifica soggettiva dell'operante; bisogna sempre valutare se l'atto fosse tecnicamente irripetibile e se vi fosse una notitia criminis costituita.
  • La qualifica di 'polizia giudiziaria' non si desume automaticamente dalla qualifica pubblica dell'ente (es. ATO); occorre valutare le competenze effettivamente svolte e se l'attività è di natura ispettiva/amministrativa o investigativa penale.
  • Le videoriprese effettuate in aree riferibili all'attività imprenditoriale/luoghi esposti a osservazione esterna non rientrano nella protezione del domicilio/privata dimora e possono essere utilizzate secondo la giurisprudenza, salvo che ricorrano caratteristiche di riservatezza stabile.
  • La polizia giudiziaria ha poteri di iniziativa investigativa e può compiere atti anche in assenza di specifica delega del pubblico ministero; l'asserito 'eccesso di delega' richiede prova concreta dell'illegittimità dell'atto.
  • In sede di legittimità la Corte è limitata nella revisione di valutazioni di fatto (come la collocazione delle videocamere o la natura concreta degli accertamenti): questioni fattuali adeguatamente motivate dal giudice di merito difficilmente vengono rimesse in discussione in cassazione.

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