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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42369/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver trasformato un immobile a destinazione residenziale in struttura per affittacamere/casa-vacanze senza permesso di costruire e senza depositare gli atti progettuali antisismici. In particolare: (1) si sosteneva che i lavori rientrassero in interventi compatibili con la destinazione iniziale e pertanto non richiedessero permesso di costruire (si richiamavano norme regionali, varianti urbanistiche e la possibilità di utilizzare la CILA per cambi di uso compatibili; si richiamava anche la circolare dell'Agenzia del Territorio e una decisione della CTP di Napoli); (2) si chiedeva il contenimento della pena e la valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi degli artt. 131-bis e 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sul presunto assoggettamento degli interventi alla CILA o alla compatibilità senza permesso di costruire. I giudici hanno condiviso la valutazione dei giudici di merito che l'intervento, consistente nell'eliminazione della cucina e nella riconfigurazione dell'immobile in camere con servizi, comporta mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva (affittacamere) ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 e quindi richiedeva permesso di costruire e gli adempimenti antisismici; analogamente è stata confermata la rilevanza del capo relativo alla mancata presentazione degli atti al Genio civile. Il secondo motivo (tenuità e contenimento della pena) è stato ritenuto generico e inammissibile: il trattamento sanzionatorio era già molto contenuto, vicino al minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 23-ter

    Definisce il mutamento di destinazione d'uso come ogni forma di utilizzo diversa da quella originaria che comporta l'assegnazione a diversa categoria funzionale; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la trasformazione da uso residenziale ad uso turistico-ricettivo (affittacamere) costituisce mutamento di destinazione d'uso che richiede il permesso di costruire se realizzato mediante opere.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata in relazione agli interventi edilizi: la Corte ha rilevato che le opere eseguite non erano compatibili con le fattispecie che possono essere eseguite senza permesso di costruire nel caso concreto.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 90, 93, 95

    Norme inerenti alle opere in zona sismica e agli adempimenti progettuali/di deposito per la sicurezza antisismica: la Corte ha ritenuto sussistente l'omissione del deposito degli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio civile, integrando il capo relativo.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Riferimento alla recidiva/incidenza di circostanze sul trattamento sanzionatorio: citato nel capo di imputazione originario; la Corte si è pronunciata sulla misura della pena valutando le attenuanti generiche riconosciute in sede di merito.

  • Codice penale, artt. 131-bis e 133

    Norme sul perdurare della pena e sulla determinazione della pena; il ricorrente invocava la particolare tenuità e il contenimento della pena, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, osservando che la pena era già contenuta vicino al minimo.

  • Legge regionale Campania n. 17 del 2001

    Normativa regionale richiamata dalla difesa per sostenere che l'espressione "appartamenti" autorizzasse l'uso per ricettività; la Corte ha escluso che la legge regionale possa derogare al criterio funzionale di destinazione d'uso stabilito dal DPR nazionale e ha osservato che la dizione "appartamenti" non equivale automaticamente a esenzione dal mutamento di destinazione.

  • Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 del 2004

    Variante urbanistica e disciplina degli usi citata dalla difesa: la Corte ha ritenuto che la normativa regionale non possa derogare alla disciplina nazionale in tema di mutamento di destinazione d'uso che richiede permesso di costruire.

  • Regolamenti regionali (Lazio ed Emilia-Romagna), reg. n. 16 del 2008

    Richiamati dalla difesa come esempi di disciplina regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere; la Corte ha osservato che tali regolamenti definiscono categorie e requisiti interni alla categoria turistico-ricettiva ma non incidono sulla definizione nazionale di mutamento di destinazione d'uso.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 2006

    Riferimento della difesa sulla qualificazione catastale degli immobili (gruppo A) e sulla compatibilità dell'attività di affittacamere: la Corte ha rigettato l'argomento, osservando che la destinazione catastale non esclude il mutamento di destinazione d'uso ai sensi del DPR.

  • D.L. n. 69 del 2024, convertito con legge n. 105 del 2024

    Menziionato come modifica normativa recente che tuttavia non incide sul profilo decisorio della vicenda in esame; la Corte ha ritenuto irrilevante per il caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulla condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende nel caso di inammissibilità del ricorso: applicata per l'onere a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione del contributo alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assenti elementi che giustificassero l'esclusione dell'onere.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale (es. categoria A) non è decisiva per escludere un mutamento di destinazione d'uso: conta la concreta destinazione funzionale dell'immobile dopo le opere.
  • La trasformazione di un immobile da uso abitativo a uso turistico-ricettivo (affittacamere/casa-vacanze) costituisce, di regola, mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23-ter DPR 380/2001 e può richiedere il permesso di costruire se realizzata con opere che alterano la categoria funzionale.
  • Le normative regionali che disciplinano le strutture ricettive extra-alberghiere definiscono categorie e requisiti interni, ma non possono derogare al principio nazionale secondo cui il cambio di destinazione d'uso mediante opere può richiedere permesso di costruire.
  • La possibilità di utilizzare procedure semplificate (es. CILA) per interventi edilizi non è estendibile se le opere comportano un passaggio di categoria urbanistica o una variazione funzionale significativa.
  • Per ottenere la riduzione della pena o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è necessario proporre argomentazioni concrete e specifiche già in sede di merito; in cassazione motivi generici risultano inammissibili.
  • In zona sismica gli obblighi di deposito degli atti progettuali presso il Genio civile sono obblighi autonomi: la loro omissione integra autonoma rilevanza penale nei casi previsti.

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