Cassazione Penale, Sentenza n. 42369/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver trasformato un immobile a destinazione residenziale in struttura per affittacamere/casa-vacanze senza permesso di costruire e senza depositare gli atti progettuali antisismici. In particolare: (1) si sosteneva che i lavori rientrassero in interventi compatibili con la destinazione iniziale e pertanto non richiedessero permesso di costruire (si richiamavano norme regionali, varianti urbanistiche e la possibilità di utilizzare la CILA per cambi di uso compatibili; si richiamava anche la circolare dell'Agenzia del Territorio e una decisione della CTP di Napoli); (2) si chiedeva il contenimento della pena e la valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi degli artt. 131-bis e 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sul presunto assoggettamento degli interventi alla CILA o alla compatibilità senza permesso di costruire. I giudici hanno condiviso la valutazione dei giudici di merito che l'intervento, consistente nell'eliminazione della cucina e nella riconfigurazione dell'immobile in camere con servizi, comporta mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva (affittacamere) ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 e quindi richiedeva permesso di costruire e gli adempimenti antisismici; analogamente è stata confermata la rilevanza del capo relativo alla mancata presentazione degli atti al Genio civile. Il secondo motivo (tenuità e contenimento della pena) è stato ritenuto generico e inammissibile: il trattamento sanzionatorio era già molto contenuto, vicino al minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 23-ter
Definisce il mutamento di destinazione d'uso come ogni forma di utilizzo diversa da quella originaria che comporta l'assegnazione a diversa categoria funzionale; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la trasformazione da uso residenziale ad uso turistico-ricettivo (affittacamere) costituisce mutamento di destinazione d'uso che richiede il permesso di costruire se realizzato mediante opere.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)
Norma richiamata in relazione agli interventi edilizi: la Corte ha rilevato che le opere eseguite non erano compatibili con le fattispecie che possono essere eseguite senza permesso di costruire nel caso concreto.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 90, 93, 95
Norme inerenti alle opere in zona sismica e agli adempimenti progettuali/di deposito per la sicurezza antisismica: la Corte ha ritenuto sussistente l'omissione del deposito degli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio civile, integrando il capo relativo.
Codice penale, art. 81, comma 2
Riferimento alla recidiva/incidenza di circostanze sul trattamento sanzionatorio: citato nel capo di imputazione originario; la Corte si è pronunciata sulla misura della pena valutando le attenuanti generiche riconosciute in sede di merito.
Codice penale, artt. 131-bis e 133
Norme sul perdurare della pena e sulla determinazione della pena; il ricorrente invocava la particolare tenuità e il contenimento della pena, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, osservando che la pena era già contenuta vicino al minimo.
Legge regionale Campania n. 17 del 2001
Normativa regionale richiamata dalla difesa per sostenere che l'espressione "appartamenti" autorizzasse l'uso per ricettività; la Corte ha escluso che la legge regionale possa derogare al criterio funzionale di destinazione d'uso stabilito dal DPR nazionale e ha osservato che la dizione "appartamenti" non equivale automaticamente a esenzione dal mutamento di destinazione.
Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 del 2004
Variante urbanistica e disciplina degli usi citata dalla difesa: la Corte ha ritenuto che la normativa regionale non possa derogare alla disciplina nazionale in tema di mutamento di destinazione d'uso che richiede permesso di costruire.
Regolamenti regionali (Lazio ed Emilia-Romagna), reg. n. 16 del 2008
Richiamati dalla difesa come esempi di disciplina regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere; la Corte ha osservato che tali regolamenti definiscono categorie e requisiti interni alla categoria turistico-ricettiva ma non incidono sulla definizione nazionale di mutamento di destinazione d'uso.
Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 2006
Riferimento della difesa sulla qualificazione catastale degli immobili (gruppo A) e sulla compatibilità dell'attività di affittacamere: la Corte ha rigettato l'argomento, osservando che la destinazione catastale non esclude il mutamento di destinazione d'uso ai sensi del DPR.
D.L. n. 69 del 2024, convertito con legge n. 105 del 2024
Menziionato come modifica normativa recente che tuttavia non incide sul profilo decisorio della vicenda in esame; la Corte ha ritenuto irrilevante per il caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende nel caso di inammissibilità del ricorso: applicata per l'onere a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione del contributo alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assenti elementi che giustificassero l'esclusione dell'onere.
Massime di principio
- La qualificazione catastale (es. categoria A) non è decisiva per escludere un mutamento di destinazione d'uso: conta la concreta destinazione funzionale dell'immobile dopo le opere.
- La trasformazione di un immobile da uso abitativo a uso turistico-ricettivo (affittacamere/casa-vacanze) costituisce, di regola, mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23-ter DPR 380/2001 e può richiedere il permesso di costruire se realizzata con opere che alterano la categoria funzionale.
- Le normative regionali che disciplinano le strutture ricettive extra-alberghiere definiscono categorie e requisiti interni, ma non possono derogare al principio nazionale secondo cui il cambio di destinazione d'uso mediante opere può richiedere permesso di costruire.
- La possibilità di utilizzare procedure semplificate (es. CILA) per interventi edilizi non è estendibile se le opere comportano un passaggio di categoria urbanistica o una variazione funzionale significativa.
- Per ottenere la riduzione della pena o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è necessario proporre argomentazioni concrete e specifiche già in sede di merito; in cassazione motivi generici risultano inammissibili.
- In zona sismica gli obblighi di deposito degli atti progettuali presso il Genio civile sono obblighi autonomi: la loro omissione integra autonoma rilevanza penale nei casi previsti.
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