Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione per spese processuali fondata su titolo che, secondo i ricorrenti, riguardava un'obbligazione unitaria. La creditrice originaria aveva notificato due atti di precetto distinti nei confronti dei due debitori obbligati pro quota. I debitori avevano proposto opposizione a precetto dinanzi al Tribunale, ottenendo solo una riduzione di alcune somme indicate nei precetti; la Corte d'appello aveva poi rigettato il loro gravame. In cassazione gli eredi del debitore deducevano, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1294 e 1175 c.c. e degli artt. 2 e 111 Cost., sostenendo l'illegittimità del frazionamento del credito unitario risultante dal titolo e contestando che potessero essere emessi più precetti in presenza di una sola obbligazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tardivo il controricorso degli eredi della creditrice e, quindi, ha disposto nulla sulle spese. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondata la censura perché, per stessa prospettazione dei ricorrenti, l'obbligazione era solidale e dunque ciascun condebitore poteva essere escusso, anche pro quota, nei limiti del titolo. La Corte ha condiviso l'impostazione della sentenza d'appello secondo cui, nell'obbligazione solidale, la notifica di più precetti non è di per sé illegittima e l'eventuale aggravio di spese può essere corretto attraverso la loro riduzione, come avvenuto nel caso concreto. Ha inoltre escluso la pertinenza del precedente delle Sezioni Unite sul divieto di frazionamento del credito, poiché riferito alla diversa ipotesi di un unico creditore verso un unico debitore.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
richiamato per affermare la struttura dell'obbligazione solidale
richiamato quale norma che consente l'escussione del singolo condebitore nell'obbligazione solidale
richiamato in tema di responsabilità degli eredi nell'obbligazione solidale
invocato dai ricorrenti a sostegno del divieto di frazionamento e del dovere di correttezza
art. 2 Cost.
invocato dai ricorrenti nel quadro dei doveri di solidarietà e correttezza
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti come parametro di giusto processo e correttezza dell'azione esecutiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il parametro di calcolo del contributo unificato aggiuntivo
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel caso di obbligazione solidale, il creditore può agire nei confronti del singolo condebitore nei limiti consentiti dal titolo, senza che la notifica di distinti atti di precetto ai diversi debitori integri, di per sé, un illegittimo frazionamento del credito.
- Il principio di divieto di frazionamento del credito, affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi di unico creditore verso unico debitore, non si applica automaticamente alle obbligazioni solidali o alle controversie che coinvolgono più debitori.
- L'eventuale eccesso di spese derivante dalla pluralità di precetti o dall'azione esecutiva contro più coobbligati non comporta invalidità dell'azione, potendo essere corretto mediante riduzione delle spese non dovute o eccessive.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata quando la ricostruzione della parte ricorrente conferma la natura solidale dell'obbligazione e, quindi, la possibilità di escussione del singolo debitore secondo le regole della solidarietà.
- La tardività del controricorso comporta la mancata regolazione delle spese a carico della parte rimasta intimata, ma non incide sull'esame del ricorso principale né sul meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
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