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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione per spese processuali fondata su titolo che, secondo i ricorrenti, riguardava un'obbligazione unitaria. La creditrice originaria aveva notificato due atti di precetto distinti nei confronti dei due debitori obbligati pro quota. I debitori avevano proposto opposizione a precetto dinanzi al Tribunale, ottenendo solo una riduzione di alcune somme indicate nei precetti; la Corte d'appello aveva poi rigettato il loro gravame. In cassazione gli eredi del debitore deducevano, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1294 e 1175 c.c. e degli artt. 2 e 111 Cost., sostenendo l'illegittimità del frazionamento del credito unitario risultante dal titolo e contestando che potessero essere emessi più precetti in presenza di una sola obbligazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto tardivo il controricorso degli eredi della creditrice e, quindi, ha disposto nulla sulle spese. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondata la censura perché, per stessa prospettazione dei ricorrenti, l'obbligazione era solidale e dunque ciascun condebitore poteva essere escusso, anche pro quota, nei limiti del titolo. La Corte ha condiviso l'impostazione della sentenza d'appello secondo cui, nell'obbligazione solidale, la notifica di più precetti non è di per sé illegittima e l'eventuale aggravio di spese può essere corretto attraverso la loro riduzione, come avvenuto nel caso concreto. Ha inoltre escluso la pertinenza del precedente delle Sezioni Unite sul divieto di frazionamento del credito, poiché riferito alla diversa ipotesi di un unico creditore verso un unico debitore.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel caso di obbligazione solidale, il creditore può agire nei confronti del singolo condebitore nei limiti consentiti dal titolo, senza che la notifica di distinti atti di precetto ai diversi debitori integri, di per sé, un illegittimo frazionamento del credito.
  • Il principio di divieto di frazionamento del credito, affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi di unico creditore verso unico debitore, non si applica automaticamente alle obbligazioni solidali o alle controversie che coinvolgono più debitori.
  • L'eventuale eccesso di spese derivante dalla pluralità di precetti o dall'azione esecutiva contro più coobbligati non comporta invalidità dell'azione, potendo essere corretto mediante riduzione delle spese non dovute o eccessive.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata quando la ricostruzione della parte ricorrente conferma la natura solidale dell'obbligazione e, quindi, la possibilità di escussione del singolo debitore secondo le regole della solidarietà.
  • La tardività del controricorso comporta la mancata regolazione delle spese a carico della parte rimasta intimata, ma non incide sull'esame del ricorso principale né sul meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveObbligazioni solidaliRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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