Cassazione Penale, Sentenza n. 47665/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (piantagione di canapa indiana presso Agriplant). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione contestando la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto associativo, nonché contestava l'applicazione delle aggravanti (carattere armato, richiamate dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 comma 4 e dalle disposizioni richiamate art. 80, comma 1, lett. b) e art.112 nn.2-4 c.p.) e la presenza di concrete e attuali esigenze cautelari giustificative della custodia
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p. Motivazione principale: l'ordinanza di merito non ha dimostrato in modo sufficiente un "apprezzabile contributo" del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; le risultanze (presenza a due incontri, pedinamenti, geolocalizzazione e alcune captazioni) dimostrano al più una funzione di appoggio e una partecipazione defilata, non un ruolo chiaramente attivo idoneo a sostenere la misura cautelare. Tutte le altre questioni del ricorso sono state assorbite. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
norma che incrimina e sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede che le aggravanti, come il carattere armato, siano specificamente dimostrate rispetto al singolo indagato e non desunte solo in via astratta
Codice di procedura penale, art. 273
il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 273 in relazione alla motivazione dell'atto; la Corte ha rilevato carenza motivazionale dell'ordinanza rispetto alla prova dell'apprezzabile contributo dell'indagato
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 1, lett. b)
richiamata come base per aggravanti; la decisione sottolinea che tali aggravanti devono essere provate con nesso diretto alla condotta dell'indagato
Codice Penale, art. 112, nn. 2,3,4
circostanze aggravanti menzionate nell'ordinanza di merito; la Corte evidenzia la necessità di prova specifica per l'applicazione nei confronti del singolo
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
norma richiamata per la competenza in caso di annullamento con rinvio: la Corte ha rinviato il nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta ai sensi di questa disposizione
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
disposizione formale per gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento, richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è sufficiente la mera presenza a incontri o il legame di parentela: è necessario provare un "apprezzabile contributo" alla realizzazione degli scopi del sodalizio.
- Elementi investigativi come intercettazioni, geolocalizzazioni e pedinamenti sono utili ma devono essere collegati in modo chiaro e concreto all'attività illecita; l'assenza di riscontri oggettivi (es. sequestri connessi alla singola condotta) può indebolire la posizione accusatoria.
- Le aggravanti (es. carattere armato) richiedono una dimostrazione specifica e il nesso con la condotta del singolo indagato; non possono essere automatiche se riferite solo alla situazione generale del gruppo.
- La sussistenza della misura cautelare impone esigenze cautelari concrete e attuali; una motivazione insufficiente circa tali esigenze determina l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- Quando il giudice di merito non individua con chiarezza il ruolo e il contributo effettivo dell'imputato nell'associazione, la Cassazione tende ad annullare e a disporre un nuovo giudizio per garantire il rispetto del principio di adeguata motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47616/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →