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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12384/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati. Motivo 1: vizi di motivazione circa i gravi indizi per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), sostenendo che mancasse la necessaria esternalizzazione del metodo mafioso, l'esistenza di assoggettamento/omertà sul territorio e che le deduzioni sulla partecipazione di Castiglia si fondassero su incontri sporadici, rapporti limitati (es. vicinanza a Vestiti) e precedenti penali datati. Motivo 2: vizi nella valutazione dei gravi indizi relativi agli altri reati (capo 5 - detenzione arma e aggravante di agevolazione mafiosa; capo 13, 14, 17 - estorsioni contestate; capo 22 - reato di stupefacenti), sostenendo carenze probatorie e difetti di collegamento fra condotte e vittime. Motivo 3: violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, deducendo assenza di pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione (Castiglia si era trasferito in Sicilia dal 2021 e non avrebbe più avuto contatti con i presunti sodali).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e quindi respinto. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame: a) quanto al 416-bis, ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a un'associazione autonoma e territoriale, con struttura orizzontale, cassa comune e attività illecite/lecite utilizzate per profitto; ha seguito l'orientamento secondo cui per le cosiddette "nuove mafie" non è necessaria una massiccia esteriorizzazione della forza intimidatrice e che la fama criminale, i piccoli soprusi o i meccanismi imitativi possono costituire prova di capacità intimidatoria e di assoggettamento; b) sui restanti capi, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione che ha collegato l'arma alla consorteria (percorso di disponibilità documentato), la partecipazione di Castiglia nelle estorsioni (ruolo di riferimento per il recupero crediti e collegamenti con altri autori violenti) e gli elementi sul traffico di stupefacenti (conversazioni e consegne in cui compare Castiglia); molte censure sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità; c) sulle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la sussistenza della presunzione relativa di pericolosità sancita dall'art. 275 c.p.p. per le fattispecie contestate, e ha ritenuto non illogica la valutazione del pericolo di reiterazione dell'attività del sodalizio, anche in considerazione dei legami con le mafie storiche nella regione di origine.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi per un'associazione di tipo mafioso anche senza prova di massiccia esteriorizzazione della forza intimidatrice; per le "nuove mafie" è sufficiente l'acquisizione di fama, capacità intimidatoria percepita e/o modalità imitativi della 'casa madre', nonché elementi come cassa comune, riunioni frequenti e gestione illecita di imprese

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata quale riferimento per il riesame dell'ordinanza impugnata (procedura cautelare e relativa impugnazione)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Applicata la presunzione relativa di pericolosità per talune fattispecie: grava sul ricorrente l'onere di indicare elementi idonei a superare la presunzione; la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti elementi idonei a smentire il pericolo di reiterazione

  • artt. 10, 12, 14, legge 14 ottobre 1974, n. 497

    l. 14/10/1974, n. 497, artt. 10, 12, 14

    Norme richiamate tra i capi di imputazione (capo 5); la Corte ha valutato la contestazione dell'aggravante collegata alla disponibilità dell'arma nel contesto dell'associazione

  • art. 629 cod. pen.

    Norma contestata per i capi relativi alle estorsioni; la Corte ha ritenuto non illogica la ricostruzione della partecipazione di Castiglia in qualità di concorrente e operatore al servizio di altri sodali

  • art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309

    Riferita al capo relativo agli stupefacenti (capo 22); la Corte ha ritenuto rilevanti conversazioni e consegne in cui compare il ricorrente per desumere la partecipazione al traffico

Massime di principio

  • Per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) non è sempre necessario che ogni componente del gruppo abbia esercitato direttamente atti di violenza: per le cosiddette 'nuove mafie' possono essere sufficienti fama criminale, meccanismi imitativi, cassa comune, riunioni e modalità di gestione economica illecita per desumere capacità intimidatoria e assoggettamento
  • Elementi di collegamento indiziario (es. passaggi di arma, conversazioni intercettate, partecipazione a riunioni, incarichi di recupero crediti) possono, nei limiti della valutazione cautelare, giustificare gravi indizi di partecipazione anche se non vi è prova definitiva o condanne pregresse specifiche per mafia
  • La presenza di contrasti interni al gruppo o la partecipazione apparentemente 'secondaria' di un indagato (ruolo di autista, incarichi di facchinaggio) non escludono l'affectio societatis e possono essere valutati come indici di partecipazione nell'ambito del giudizio cautelare
  • Per le aggravanti collegate all'agevolazione mafiosa (es. disponibilità di armi), un percorso indiziario che dimostri la circolazione dell'arma tra i membri e i contatti può essere ritenuto sufficiente in sede cautelare per ritenere la sua disponibilità alla consorteria
  • In materia di misure cautelari, quando opera la presunzione relativa di pericolosità (art. 275 c.p.p.), l'onere di produzione di elementi contrari grava sul difensore; trasferimenti territoriali o remotezze temporali non sono automaticamente idonei a escludere il pericolo di reiterazione senza elementi concreti a sostegno
  • I motivi generici e privi di specificità sulla mancata indicazione di elementi di prova sono spesso dichiarati inammissibili: il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito

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