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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07867/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale del 13 maggio 2013, concernente la validità di alcune deliberazioni assembleari di una cooperativa. In appello era stata proposta domanda di accertamento della nullità del lodo; la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni, ritenendo, tra l'altro, che la dedotta tardività della decisione arbitrale fosse un vizio relativo da far valere con la notificazione prevista dall'art. 821 c.p.c., che non vi fosse nullità per mancata formale riunione di due procedimenti arbitrali, che non emergesse una concreta lesione del contraddittorio, e che la censura relativa alla tardiva richiesta di nomina degli arbitri non fosse sussumibile in un motivo di nullità ex art. 829 c.p.c. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell'art. 829, comma 1, nn. 6 e 7, c.p.c. in relazione agli artt. 40, 273 e 274 c.p.c., per avere gli arbitri deciso con unico atto domande introdotte in due distinti procedimenti senza formale riunione; 2) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. per ultrapetizione e violazione del contraddittorio, assumendo che gli arbitri avessero fondato la decisione su una causa di nullità delle delibere non dedotta dalle attrici; 3) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 111 c.p.c. per tardività del lodo rispetto al termine arbitrale e mancata comunicazione del nuovo incameramento della decisione; 4) vizi ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 829 n. 12 c.p.c. e agli artt. 2377 e 2379 c.c., sostenendo l'improcedibilità dell'arbitrato perché la domanda di impugnazione delle delibere sarebbe stata depositata oltre i termini di decadenza previsti per l'impugnazione delle deliberazioni societarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel procedimento arbitrale, le forme sono libere e non è necessario il formale richiamo alle regole del rito ordinario per la riunione dei procedimenti; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sul contraddittorio contenuta nel secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente riprodotto il contenuto degli atti arbitrali richiamati. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la mera scadenza del termine per la pronuncia del lodo non ne determina la nullità, occorrendo la notificazione della volontà di far valere la decadenza degli arbitri ai sensi dell'art. 821 c.p.c., notificazione che nel caso non era stata eseguita. Anche l'ultimo motivo è stato respinto, perché le doglianze sulla tardività dell'impugnazione delle delibere societarie attengono al merito della controversia e non integrano, di per sé, un motivo di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c.; la sentenza impugnata ha quindi correttamente dichiarato l'inammissibilità/non scrutinabilità di tale censura. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    Le nullità del lodo arbitrale sono tassative; le doglianze che investono il merito o che non rientrano nei motivi tipizzati non sono deducibili come nullità, salvo i presupposti previsti dal terzo comma per gli errores in iudicando.

  • art. 821 c.p.c.

    La nullità per pronuncia del lodo oltre il termine non opera automaticamente: occorre la notificazione alle altre parti e agli arbitri della volontà di far valere la decadenza dal potere di decidere.

  • art. 816-bis c.p.c.

    Nel procedimento arbitrale vige la libertà delle forme; gli arbitri non sono vincolati alle forme del rito ordinario salvo espresso richiamo delle parti, ma devono comunque garantire il contraddittorio.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla riunione dei procedimenti, ma non ritenuto decisivo perché nel rito arbitrale la disciplina del processo ordinario non si applica automaticamente.

  • art. 273 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la connessione/riunione di cause, ma ritenuto non direttamente applicabile al procedimento arbitrale in difetto di richiamo espresso.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riunione, ma la Corte ribadisce che gli arbitri possono riunire d'ufficio e che la mancata formale riunione non comporta, di per sé, nullità.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con la pretesa nullità per tardività, senza che la censura valga a superare il meccanismo specifico dell'art. 821 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per articolare censure di violazione di legge, nullità processuali e omesso esame, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2377 c.c.

    Richiamato per i termini di impugnazione delle deliberazioni annullabili delle cooperative; la sua violazione attiene al merito della controversia arbitrale e non integra automaticamente nullità del lodo.

  • art. 2379 c.c.

    Richiamato per la nullità delle deliberazioni societarie; anche qui la doglianza riguarda il merito e non una nullità tipizzata del lodo.

  • art. 2519 c.c.

    Citate le norme sulle impugnazioni delle deliberazioni societarie come applicabili alle cooperative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo, le nullità deducibili sono quelle tassativamente previste dall'art. 829 c.p.c.; le censure che investono il merito della decisione arbitrale non sono ammissibili come motivi di nullità, salvo i limiti espressamente stabiliti dalla legge.
  • Nel procedimento arbitrale, la libertà delle forme impedisce di applicare automaticamente le regole del rito ordinario di cognizione, salvo che le parti abbiano espressamente richiamato tali regole nel conferimento dell'incarico.
  • La violazione del principio del contraddittorio in arbitrato determina nullità del lodo solo se si traduce in una concreta compressione del diritto di difesa; occorre quindi allegare e dimostrare specificamente il pregiudizio subito.
  • La nullità per tardiva pronuncia del lodo non è automatica: la parte interessata deve notificare agli arbitri e alle altre parti la volontà di far valere la decadenza, secondo il meccanismo previsto dall'art. 821 c.p.c.; in mancanza, la nullità non può essere fatta valere.
  • La mancata formale riunione di procedimenti arbitrali connessi non comporta di per sé nullità del lodo, se non è dimostrata una concreta violazione del contraddittorio o un diverso pregiudizio processuale.
  • Le doglianze relative alla tardività o all'ammissibilità originaria della domanda di arbitrato, quando concernono la disciplina sostanziale dell'impugnazione di delibere societarie, attengono al merito della controversia e non si traducono automaticamente in un vizio di nullità del lodo.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAssembleaImpugnazioni
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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