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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36517/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Brescia, con sentenza dell’11 maggio 2026, aveva applicato all’imputato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, aggravata ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, e aveva disposto la confisca di 31.000 euro, 200 franchi svizzeri e telefoni cellulari sequestrati. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca: per il denaro, l’assenza della necessaria valutazione della sproporzione rispetto alle sue condizioni patrimoniali; per i telefoni, l’insufficienza della motivazione che li riteneva funzionali al reato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa giustificazione dell’assenza dei presupposti per un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi proponibili e non consente di censurare in questi termini l’omessa motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento immediato. Ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo relativo alle confische. Quanto al denaro, la motivazione del GIP non chiariva se la confisca fosse stata disposta come profitto del reato o ai sensi della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.; nel primo caso occorre verificare il rapporto diretto e immediato tra le somme e il reato contestato, che riguardava la detenzione a fini di cessione e non la vendita, senza attribuire rilievo a ipotetici proventi di precedenti attività illecite estranee all’imputazione. Il giudice di rinvio dovrà inoltre valutare e motivare, se pertinente, l’eventuale qualificazione delle somme come prezzo del reato. Quanto ai telefoni, la motivazione che li descriveva genericamente come strumenti dell’attività illecita era apodittica: il giudice dovrà spiegare il loro legame con lo specifico reato e, trattandosi di confisca facoltativa, anche la concreta prognosi che la disponibilità dei beni favorirebbe la reiterazione di reati, considerando la funzione svolta dai telefoni e le modalità del fatto. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alle confische, con rinvio al GUP del Tribunale di Brescia; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato la pena ad Aledon Perkola, ai sensi dell'art. 444, cod, proc. pen.

    La norma individua il rito di applicazione della pena su richiesta seguito nel procedimento; la sentenza richiama tale natura per delimitare i motivi di ricorso consentiti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, il ricorso per cassazione contro la sentenza di "patteggiamento" può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione, tra i quali rientra l’illegalità della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, il ricorso per cassazione contro la sentenza di "patteggiamento" può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    La censura sull’omessa giustificazione dell’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento, se non riconducibile a uno dei motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    l'omessa, apparente o giuridicamente erronea motivazione sul punto dà luogo ad un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena

    Le carenze o gli errori giuridici nella motivazione sulla confisca, estranea all’accordo sulla pena, possono essere dedotti come violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Il sequestro diretto del profitto del reato, infatti, è previsto e disciplinato dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 240, primo comma, cod. pen.

    Il sequestro diretto del profitto è collegato alla confisca prevista dall’art. 240, primo comma, c.p.; la qualificazione del bene come profitto richiede quindi di accertarne la pertinenzialità rispetto al reato.

  • art. 240, primo comma, c.p.

    Il criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto, dunque, è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall'illecito.

    Il profitto confiscabile deve consistere in un vantaggio economico direttamente e immediatamente derivato dal reato, con uno specifico nesso di pertinenzialità; non basta una generica provenienza da attività illecite.

  • art. 240, secondo comma, n. 1, c.p.

    Va, peraltro, rammentato che la confisca diretta può avere ad oggetto - ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 1), cod. pen. - anche il "prezzo" del reato, per tale intendendosi il compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

    La confisca diretta può riguardare anche il prezzo del reato, inteso come compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare altri a commetterlo.

  • art. 240-bis c.p.

    il successivo art. 240-bis, invece, prevede ipotesi diverse di confisca, fondate su presupposti differenti e che possono attingere anche cespiti nient'affatto ricollegabili al reato per cui si procede: vale a dire, somme o beni nella disponibilità dell'imputato, di valore sproporzionato rispetto ai suoi redditi leciti e dei quali egli non sia in condizione di giustificare la provenienza legittima mediante verificabili allegazioni, oppure, in mancanza di detti beni, anche altri di legittima provenienza, per un valore equivalente (c.d. "confisca in casi particolari" o "allargata").

    La confisca allargata ha presupposti distinti dalla confisca del profitto e può colpire beni non collegati al reato, purché ricorrano la sproporzione rispetto ai redditi leciti e l’incapacità di giustificare la provenienza legittima, o i presupposti per la confisca per equivalente.

  • art. 240, primo comma, c.p.

    Peraltro, in tema di confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., come sarebbe quella in esame, la motivazione per cui il bene è servito per commettere il reato non è neppure sufficiente a giustificare il vincolo: la natura cautelare di tale misura, perciò destinata a prevenire la commissione di nuovi reati, rende necessario, infatti, che il giudice spieghi altresì perché il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, se restasse nel possesso del bene, reitererebbe l'attività punibile, considerando, a tal fine, sia la funzione concretamente svolta da tale oggetto nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione di quest'ultimo.

    Per disporre la confisca facoltativa non basta accertare che il bene sia servito a commettere il reato: occorre motivare anche sulla concreta pericolosità della sua permanenza nella disponibilità dell’imputato e sulla conseguente prognosi di reiterazione, considerando la funzione del bene e le modalità del fatto.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Tanto premesso, va considerato che al ricorrente si addebita esclusivamente di avere detenuto sostanze stupefacenti a scopo di cessione, ma non già di averle vendute.

    Nel caso di contestata detenzione di stupefacenti a fini di cessione, non essendo contestata la vendita, il denaro confiscabile come profitto deve essere dimostrato quale vantaggio immediatamente e direttamente ricavato dalla specifica detenzione illecita.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato la pena ad Aledon Perkola, ai sensi dell'art. 444, cod, proc. pen., per il reato di cui adii art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309 dei 1990, altresì disponendo la confisca dei denaro e dei telefoni portatili sequestratigli.

    La norma è indicata come parte della qualificazione del reato per il quale era stata applicata la pena; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sulla mancata motivazione relativa all’assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato non è ammissibile se non rientra in tali ipotesi.
  • Le censure per omessa, apparente o giuridicamente erronea motivazione sulla confisca sono deducibili come violazione di legge, poiché la statuizione ablatoria è estranea all’accordo sull’applicazione della pena e la sua illegalità può essere fatta valere in cassazione.
  • Il profitto confiscabile deve rappresentare un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato contestato, con un rapporto di pertinenzialità e stretta affinità rispetto a esso; non è sufficiente ipotizzare che il bene provenga da precedenti attività illecite non oggetto dell’imputazione.
  • Quando la confisca di somme è motivata alternativamente come confisca del profitto o come confisca allargata, il giudice deve chiarire il titolo applicato e verificare i relativi presupposti, distinti tra loro. In caso di detenzione di stupefacenti a fini di cessione senza contestazione di vendita, il denaro è confiscabile come profitto solo se risulta derivato direttamente da quella condotta.
  • La confisca facoltativa di una cosa asseritamente strumentale al reato richiede una motivazione sul collegamento con lo specifico illecito e una valutazione della concreta pericolosità della permanenza del bene nella disponibilità dell’imputato, con prognosi di possibile reiterazione fondata sulla funzione svolta dal bene e sulle modalità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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