Cassazione Penale, Sentenza n. 36514/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Bologna, con sentenza del 2 gennaio 2022 resa all'esito di giudizio ordinario, a nove mesi di reclusione per il reato di simulazione di reato. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 16 dicembre 2025, aveva modificato la sola pena, sostituendo la reclusione con una pena pecuniaria di 13.500 euro, calcolata al valore giornaliero di 50 euro in applicazione dell'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981. Con un unico motivo, il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse fissato il valore giornaliero senza indicare i criteri di ragguaglio. La sentenza di cassazione non riporta ulteriori specifiche allegazioni sulle condizioni personali dell'imputato o sugli elementi che avrebbero giustificato un valore giornaliero inferiore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile per genericità l'unico motivo. Ha osservato che il valore di conversione è rimesso alla discrezionalità del giudice entro la forbice prevista dall'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, da 5 a 2.500 euro, e che il valore di 50 euro è prossimo al minimo. Il ricorso non indicava specifiche condizioni personali dell'imputato che rendessero incompleta la motivazione o elementi idonei a delimitare ulteriormente il valore giornaliero; inoltre, l'imputato rivestiva il ruolo di amministratore unico di una società di capitali. La condanna alla pena pecuniaria sostitutiva di 13.500 euro resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.
La disposizione identifica il reato per il quale è stata pronunciata la condanna di merito; la decisione di cassazione non riesamina la responsabilità, ma riguarda la motivazione sul valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva.
art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689
Si osserva, da un lato, che il valore per la conversione è suscettibile di valutazione discrezionale in una forbice compresa - ex art. 56 -quater I. 689/81 - tra 5,00 e 2.500,00 euro e che il giudicante ha stabilito un parametro molto prossimo al valore minimo giornaliero rispetto al suddetto discrimine (ossia euro 50,00);
La determinazione del valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva è discrezionale entro l'intervallo normativo da 5 a 2.500 euro; la scelta di 50 euro, prossima al minimo, non è stata efficacemente censurata in assenza di specifiche allegazioni sulle condizioni personali dell'imputato.
Massime di principio
- La censura della determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva è generica se si limita a lamentare l'assenza di criteri di ragguaglio senza indicare le condizioni personali dell'imputato o altri elementi concreti che renderebbero inadeguata la misura fissata.
- Nel valutare una censura sul valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, rilevano sia la collocazione dell'importo entro la forbice legale sia la sua prossimità al minimo; la mancanza di specifiche allegazioni individualizzanti può comportare l'inammissibilità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36435/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36516/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36517/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36518/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36519/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →