Cassazione Penale, Sentenza n. 36435/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato, con giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Busto Arsizio il 22 ottobre 2024, e la condanna era stata confermata dalla Corte d’appello di Milano l’11 marzo 2026, per avere introdotto in Italia dall’Egitto, il 27 ottobre 2021, tabacchi lavorati esteri occultati nei bagagli e sottratti alla vista doganale, per circa 18.200 grammi convenzionali, oltre la franchigia applicabile. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina sopravvenuta dell’art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141/2024, più favorevole perché, per quantitativi superiori a 15 chilogrammi convenzionali, prevede la sola reclusione da due a cinque anni e non anche la pena pecuniaria. Ha osservato che tale disciplina era entrata in vigore prima della condanna di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta dell’art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141/2024 fosse più favorevole rispetto a quella vigente al momento del fatto, poiché per la condotta contestata prevedeva la sola pena detentiva, senza pena pecuniaria. In applicazione dell’art. 2, quarto comma, c.p., ha quindi annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano limitatamente alla pena pecuniaria, eliminandola direttamente ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera l), c.p.p., non essendo necessarie valutazioni di merito. La responsabilità e la pena detentiva restano ferme; non sono indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973
all'epoca della commissione dei fatti, tale condotta era punita, a norma dell'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, con la pena detentiva da due a cinque anni, congiuntamente alla pena pecuniaria;
La disciplina vigente al momento del fatto prevedeva, per la condotta contestata, sia la reclusione sia una pena pecuniaria.
art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141/2024
attualmente, la medesima condotta ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 84, comma 1, del d.lgs. n. 141 del 2024, che prevede la sola pena della reclusione, recando una disciplina più favorevole della precedente.
Per l’introduzione di tabacchi lavorati esteri in quantitativo superiore a 15 chilogrammi convenzionali, la norma sopravvenuta prevede la sola pena detentiva e costituisce disciplina più favorevole rispetto a quella precedente.
L'art. 2 cod. pen. disciplina la successione di leggi penali nel tempo e, in particolare al quarto comma, sancisce il principio di retroattività favorevole della norma penale modificativa, stabilendo che, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Tra la legge vigente al momento del fatto e quella successiva si applica la disciplina più favorevole all’imputato, purché non sia intervenuta una sentenza irrevocabile.
art. 620, comma 1, lettera l), c.p.p.
Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla pena pecuniaria, che può essere direttamente eliminata da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera /), cod. proc. pen., non essendo necessarie valutazioni di merito sul punto.
La Cassazione può eliminare direttamente la pena pecuniaria quando l’annullamento su tale punto non richiede ulteriori valutazioni di merito.
La disposizione è indicata come norma del reato contestato, ma la sentenza non ne espone né applica una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In caso di successione di leggi penali, prima che la condanna divenga irrevocabile deve applicarsi la disciplina complessivamente più favorevole al reo, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p.
- Quando la disciplina sopravvenuta elimina la pena pecuniaria prevista dalla disciplina vigente al momento del fatto e non occorrono valutazioni di merito, la Cassazione può annullare senza rinvio la decisione limitatamente a tale pena ed eliminarla direttamente.
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