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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36518/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell’8 aprile 2026 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, che, accogliendo la richiesta ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il fatto originariamente qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e riqualificato ai sensi del comma 5, sostituendo sei mesi di reclusione con il lavoro di pubblica utilità. In udienza la difesa aveva chiesto in via prioritaria la sospensione del procedimento con messa alla prova; dopo il dissenso del pubblico ministero aveva richiesto il patteggiamento. Con l’unico motivo il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione sull’istanza di messa alla prova, sostenendo che essa fosse rimasta efficace e che il dissenso del pubblico ministero non fosse vincolante. Ha inoltre evidenziato una pretesa incoerenza tra il dissenso alla messa alla prova e il consenso del pubblico ministero al patteggiamento previa derubricazione del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha osservato, anzitutto, che la messa alla prova era preclusa dal titolo di reato contestato, la cui pena edittale massima superava il limite dell’art. 168-bis c.p.; la successiva riqualificazione concordata non poteva essere anticipatamente postulata dalla difesa. In ogni caso, la successiva richiesta di patteggiamento, accettata dalle parti, era incompatibile con la coltivazione dell’istanza di messa alla prova e l’aveva implicitamente abbandonata, facendo venir meno l’interesse a dolersi della sua mancata valutazione. La censura sulla coerenza della riqualificazione non consentiva una rivalutazione della qualificazione del fatto e, secondo la Corte, l’eventuale contestazione di tale derubricazione favorevole avrebbe potuto essere proposta dal pubblico ministero. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova risultava, in ogni caso, preclusa in ragione del titolo di reato contestato, punito con pena edittale massima superiore al limite previsto dall'art. 168-bis cod. pen., senza che la successiva derubricazione operata in sede di definizione del procedimento potesse essere anticipatamente postulata dalla difesa.

    La preclusione alla messa alla prova va valutata in rapporto al titolo di reato contestato; la riqualificazione successiva, intervenuta nella definizione concordata del procedimento, non può essere anticipata dalla difesa per superare la preclusione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Peraltro, l'eventuale censura della derubricazione avrebbe potuto essere prospettata esclusivamente dal pubblico ministero, trattandosi di soluzione evidentemente più favorevole all'imputato.

    Nel caso deciso, la riqualificazione in un’ipotesi più favorevole all’imputato non poteva essere contestata da quest’ultimo; la Corte ha aggiunto che la relativa censura avrebbe potuto essere proposta dal pubblico ministero.

  • art. 168-bis c.p.

    la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova risultava, in ogni caso, preclusa in ragione del titolo di reato contestato, punito con pena edittale massima superiore al limite previsto dall'art. 168-bis cod. pen., senza che la successiva derubricazione operata in sede di definizione del procedimento potesse essere anticipatamente postulata dalla difesa.

    La sospensione con messa alla prova è preclusa quando il reato contestato supera il limite edittale previsto dalla norma; una derubricazione successiva non rende retroattivamente ammissibile l’istanza.

  • art. 444 c.p.p.

    Ne consegue che la scelta di accedere al rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., una volta perfezionatasi attraverso la formulazione della richiesta e il consenso prestato dalle parti, assorbe e supera la precedente istanza di messa alla prova, facendo venir meno l'interesse dell'imputato.

    La scelta perfezionata del patteggiamento è incompatibile con la prosecuzione dell’istanza di messa alla prova, che resta assorbita; l’imputato non può poi impugnare la sentenza lamentando la mancata valutazione del percorso processuale abbandonato.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, il versamento di 3.000 euro.

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova è preclusa quando il titolo di reato contestato è punito con una pena edittale massima superiore al limite stabilito dall’art. 168-bis c.p.; una successiva riqualificazione del fatto nella definizione del procedimento non può essere anticipata per rendere ammissibile l’istanza.
  • La richiesta di patteggiamento, una volta perfezionata con il consenso delle parti, è processualmente incompatibile con la coltivazione della precedente istanza di messa alla prova e la assorbe, facendo venir meno l’interesse a censurarne il mancato accoglimento.
  • L’imputato che abbia scelto e accettato gli effetti del patteggiamento non può successivamente dedurre in cassazione l’omessa o erronea valutazione di una richiesta relativa a un percorso processuale alternativo e incompatibile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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