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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36516/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2025, aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto previsto dall'art. 391-ter c.p., per avere utilizzato ripetutamente, durante la detenzione, un apparecchio telefonico per conversare con i familiari. Il ricorso per cassazione deduceva, anzitutto, l'inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni: le captazioni erano state disposte in un diverso procedimento e per reati non connessi, mentre il reato contestato non consentiva le intercettazioni, non essendo compreso nel catalogo dell'art. 266 c.p.p. né comportando l'arresto obbligatorio in flagranza. La difesa contestava inoltre la rilevanza della disciplina temporanea dell'art. 270 c.p.p. richiamata dai giudici di merito, sostenendo che essa riguardasse il procedimento nel quale le intercettazioni erano state disposte, non quello in cui i risultati erano stati acquisiti e utilizzati; osservava anche che al momento dell'acquisizione e dell'esercizio dell'azione penale l'imputazione non comprendeva l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. e che, espunte le intercettazioni, l'accusa sarebbe rimasta priva di prova. Infine, deduceva che l'apparecchio era privo di SIM e richiamava precedenti relativi alla mera detenzione di un telefono senza SIM.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul tema dell'utilizzabilità. Le conversazioni intercettate, insieme al supporto che le contiene, costituiscono corpo del reato quando il delitto contestato consiste e si esaurisce nell'utilizzo del mezzo di comunicazione captato; in tale ipotesi esse sono utilizzabili nel processo per quel delitto anche se la captazione è stata disposta in un procedimento diverso e mancano i presupposti dell'art. 270 c.p.p. La Corte ha ritenuto inconferente la censura relativa all'assenza della SIM, perché i precedenti invocati riguardavano la mera detenzione dell'apparecchio, mentre nel caso concreto era stato accertato un suo utilizzo ripetuto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione non indica l'entità della pena confermata.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, la conversazione o comunicazione avvenuta, che abbia formato oggetto di attività di intercettazione, costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, sicché risulta utilizzabile nel processo per tale delitto a carico del soggetto agente, pur quando la captazione sia stata disposta nell'ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall'art. 270, cod. proc. pen.

    Il delitto di indebito utilizzo si consuma con l'uso del dispositivo; la comunicazione intercettata e il supporto che la registra costituiscono corpo del reato e sono utilizzabili nel processo per tale delitto.

  • art. 270 c.p.p.

    la conversazione o comunicazione avvenuta, che abbia formato oggetto di attività di intercettazione, costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, sicché risulta utilizzabile nel processo per tale delitto a carico del soggetto agente, pur quando la captazione sia stata disposta nell'ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall'art. 270, cod. proc. pen.

    I limiti all'utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi non impediscono l'uso della comunicazione quando essa, con il relativo supporto, costituisce corpo del reato oggetto del processo.

  • art. 266 c.p.p.

    Anche in questa, infatti, così come in quella della condotta dichiarativa o comunicativa integrante il reato, l'intercettazione non costituisce un mezzo di ricerca della prova, lo strumento, cioè, attraverso il quale ottenere la prova di un diverso reato, bensì soltanto la documentazione del fatto di reato in sé, commesso mediante la condotta captata.

    Quando l'intercettazione documenta il fatto stesso di reato commesso mediante l'uso del dispositivo, non opera come mezzo di ricerca della prova di un diverso reato; la Corte fonda su questa distinzione la sua utilizzabilità nel processo.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del ricorrente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.)

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando un reato consiste e si esaurisce nell'uso di un dispositivo di comunicazione, la comunicazione intercettata e il supporto che la contiene possono costituire corpo del reato; la loro utilizzazione nel processo per quel delitto non dipende dai presupposti dell'art. 270 c.p.p. relativi all'impiego dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi.
  • Se la captazione documenta il fatto di reato commesso mediante la condotta captata, anziché fornire la prova di un diverso reato, essa costituisce documentazione del reato in sé e non un mezzo di ricerca della prova di un reato distinto.
  • La giurisprudenza relativa alla mera detenzione di un apparecchio telefonico privo di SIM non è pertinente quando il fatto accertato consiste nell'utilizzo, anche ripetuto, dell'apparecchio.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioniProve
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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