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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 aprile 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 27 giugno 2024 per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di assistenza e soccorso, nonché il trattamento sanzionatorio, il diniego della continuazione e la revoca della patente. Il 4 dicembre 2022, intorno alle 20.30, un autoarticolato condotto dall’imputato urtò lo specchietto di un’autovettura sul Grande raccordo anulare. Dopo che la conducente dell’autovettura aveva indotto il mezzo a fermarsi sulla corsia di emergenza e si era collocata davanti alla cabina mentre comunicava la targa al NUE, l’imputato ripartì e la investì mortalmente. Proseguì poi la marcia per circa diciotto chilometri, senza fermarsi né prestare soccorso, nonostante i segnali di altri automobilisti; al successivo fermo fornì agli agenti una versione che ometteva il diverbio appena avuto. La responsabilità per l’evento mortale era stata ricondotta alla ripresa della marcia senza verificare la posizione della donna, pur essendo questa visibile dagli specchi anteriori del mezzo. Con il primo motivo il ricorrente denunciava illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante del concorso colposo della vittima ex art. 589-bis, comma 7, c.p., richiamando l’assunzione di alcol, cannabis e delorazepam e la condotta della donna, che aveva inseguito il mezzo e si era posta davanti ad esso. Con il secondo contestava la prova della consapevolezza dell’investimento, presupposto dell’aggravante della fuga e dell’omissione di assistenza, sostenendo che gli indizi fossero equivoci e censurando la valutazione delle testimonianze, delle registrazioni e dei dati del mezzo. Con il terzo contestava la misura delle pene e la motivazione sulla loro determinazione, in particolare la pena base di sei anni per l’omicidio, l’aumento di tre anni per l’aggravante e la pena di tre anni per l’omissione di assistenza, lamentando che non fosse adeguatamente considerata l’imprudenza della vittima. Con il quarto deduceva violazione degli artt. 81 e 84 c.p., chiedendo il riconoscimento della continuazione tra l’omicidio stradale aggravato dalla fuga e l’omissione di assistenza. Con il quinto contestava la revoca della patente, ritenendola non individualizzata e non proporzionata, anche in ragione del preteso concorso colposo della vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti e cinque i motivi. Sul primo, ha escluso che il mero accertamento dell’assunzione di sostanze dimostrasse un’alterazione percettiva o reattiva concretamente incidente sull’evento; anche la condotta imprudente della vittima non bastava a integrare l’attenuante senza prova della sua efficienza causale. Gli accertamenti tecnici avevano inoltre stabilito che la donna era davanti alla cabina, a non più di due metri, e visibile mediante gli specchi anteriori. Sul secondo, la consapevolezza dell’investimento e delle successive omissioni era stata razionalmente desunta dalla presenza della vittima davanti al mezzo, dalla dinamica dell’urto e dal sobbalzo del rimorchio, dalla prosecuzione della marcia per circa diciotto chilometri nonostante i segnali, dalla mancata verifica e dalle dichiarazioni rese agli agenti; la richiesta di rivalutare singoli indizi e testimonianze non era consentita in cassazione. Sul terzo, la motivazione sulle pene era stata ritenuta specifica: la pena base per l’omicidio era giustificata dalla gravità della violazione cautelare e dal grado della colpa; l’aumento per la fuga dalla protrazione dell’allontanamento; la pena per l’omissione dall’intensità del dolo e dalla mancata verifica delle condizioni della vittima e attivazione dei soccorsi. Sul quarto, la fuga prevista dall’art. 189, comma 6, cod. strada è assorbita nell’aggravante dell’art. 589-ter c.p., ma l’omissione di assistenza ex art. 189, comma 7, cod. strada conserva autonomia; non ricorrono né concorso formale, trattandosi di condotte distinte e successive, né continuazione, poiché il reato-base di omicidio stradale è colposo e l’omissione è una deliberazione autonoma successiva. Sul quinto, la revoca della patente è stata ritenuta frutto di valutazione individualizzata della gravità e della concreta pericolosità, fondata sulle specifiche modalità dell’investimento, sulla ripresa della marcia senza verifica, sulla fuga e sull’omesso soccorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; la Corte non ha modificato le condanne, le pene o la revoca della patente.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, comma 7, c.p.

    Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., non è sufficiente individuare una condotta astrattamente imprudente della persona offesa, essendo necessario accertare che essa abbia costituito un antecedente concausale dell'evento.

    L’attenuante richiede la prova che la condotta della persona offesa abbia avuto effettiva efficacia causale concorrente nella produzione dell’evento; la mera imprudenza o l’assunzione di sostanze, senza dimostrazione di una concreta incidenza eziologica, non sono sufficienti.

  • art. 589-ter c.p.

    La condotta di fuga prevista dall'art. 189, comma 6, cod. strada, essendo assunta dall'art. 589-ter cod. pen. a circostanza aggravante dell'omicidio stradale, rimane assorbita nella fattispecie complessa.

    La fuga successiva all’omicidio stradale, quando rilevante ai sensi dell’art. 589-ter c.p., opera come aggravante del reato-base e assorbe la condotta di fuga prevista dall’art. 189, comma 6, cod. strada.

  • art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La condotta di fuga prevista dall'art. 189, comma 6, cod. strada, essendo assunta dall'art. 589-ter cod. pen. a circostanza aggravante dell'omicidio stradale, rimane assorbita nella fattispecie complessa.

    La condotta di fuga prevista dal codice della strada è assorbita, nella situazione esaminata, nell’aggravante dell’omicidio stradale di cui all’art. 589-ter c.p.

  • art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    In tema di reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la consapevolezza del sinistro può essere desunta dalle concrete modalità dell'accaduto e dalla condotta immediatamente successiva all'urto; per la mancata assistenza è sufficiente il dolo eventuale quando l'agente, in presenza di un incidente con caratteristiche tali da rendere concretamente rappresentabile un danno alla persona, si allontani senza effettuare alcuna verifica e senza prestare assistenza.

    La consapevolezza del sinistro e il dolo eventuale nell’omissione di assistenza possono essere desunti dalle modalità concrete dell’incidente e dalla condotta successiva; il dolo eventuale è sufficiente quando il conducente si allontana senza verificare la possibile presenza di un danno alla persona né prestare soccorso, pur essendo tale danno concretamente rappresentabile.

  • art. 81, comma 1, c.p.

    Non ricorre il concorso formale disciplinato dall'art. 81, primo comma, cod. pen. tra l'omicidio stradale aggravato dalla fuga e l'omissione di assistenza.

    Non sussiste concorso formale tra omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di assistenza quando i reati derivano da condotte distinte, temporalmente successive e lesive di beni giuridici diversi.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    L'omicidio stradale è delitto colposo e, come tale, non può essere ricondotto al medesimo disegno criminoso richiesto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.; l'inserimento della fuga quale aggravante non modifica la natura colposa del delitto-base.

    La continuazione non può unificare l’omicidio stradale colposo con un successivo reato doloso, poiché il delitto colposo non è riconducibile al medesimo disegno criminoso; l’aggravante della fuga non muta la natura colposa del reato-base.

  • art. 84 c.p.

    L'assorbimento non si estende, tuttavia, all'omissione di assistenza prevista dall'art. 189, comma 7, cod. strada, la quale presenta struttura, condotta e oggettività giuridica autonome.

    La disciplina del reato complesso che assorbe la fuga nell’aggravante dell’omicidio stradale non assorbe anche l’omissione di assistenza, che mantiene struttura, condotta e oggettività giuridica autonome.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e faccia riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La commisurazione della pena è riservata alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non manifestamente illogica e richiama i criteri legali di commisurazione.

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    In applicazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, nelle ipotesi di omicidio stradale per le quali non permane l'automatismo, la scelta tra sospensione e revoca della patente richiede una valutazione individualizzata della gravità della condotta e della concreta pericolosità manifestata dall'agente.

    Quando non opera la revoca automatica, la scelta tra sospensione e revoca della patente deve essere individualizzata e motivata considerando la gravità concreta della condotta e la pericolosità manifestata dall’agente.

  • art. 616 c.p.p.

    L'esame di tutti motivi porta a ritenerne l'infondatezza e quindi induce al rigetto del ricorso cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’attenuante del concorso colposo della persona offesa nell’omicidio stradale richiede l’accertamento di un’effettiva efficienza causale concorrente della condotta della vittima. Non bastano una condotta astrattamente imprudente o il mero riscontro dell’assunzione di sostanze: occorre un dato concreto che dimostri l’alterazione e il suo contributo eziologico all’evento.
  • La consapevolezza del sinistro e dell’investimento può essere desunta dalla valutazione unitaria delle concrete modalità dell’urto e della condotta immediatamente successiva, compresi l’allontanamento, la mancata verifica, i segnali ricevuti e le dichiarazioni rese dopo il fatto. Per l’omissione di assistenza è sufficiente il dolo eventuale quando l’agente si allontani senza verificare né soccorrere la vittima, pur essendo concretamente rappresentabile un danno alla persona.
  • La fuga prevista dall’art. 189, comma 6, cod. strada è assorbita nell’aggravante dell’omicidio stradale di cui all’art. 589-ter c.p.; tale assorbimento non si estende all’omissione di assistenza ex art. 189, comma 7, cod. strada, che costituisce una condotta autonoma e successiva, posta a tutela di un distinto bene giuridico.
  • Non ricorre concorso formale tra omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di assistenza quando le condotte sono distinte e cronologicamente successive. Non è inoltre configurabile la continuazione tra il delitto colposo di omicidio stradale e la successiva omissione dolosa di assistenza, poiché l’aggravante della fuga non altera la natura colposa del reato-base.
  • La pena collocata in misura pari o superiore al medio edittale richiede una motivazione specifica sui parametri oggettivi e soggettivi valorizzati; la determinazione resta tuttavia insindacabile in cassazione se la motivazione è non manifestamente illogica e riferita ai criteri legali, senza che la Corte di legittimità possa sostituire una diversa ponderazione.
  • Quando non opera l’automatismo della revoca della patente, la scelta tra sospensione e revoca deve fondarsi su una valutazione individualizzata della gravità della condotta e della concreta pericolosità dell’agente, riferita alle specifiche modalità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioLesioni stradaliFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro la personaReati stradaliProcesso penale
SottomaterieOmicidio stradale
IstitutiDolo eventualeNesso di causalitàContinuazione

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