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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36519/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 6 maggio 2026, aveva applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e successiva all’esecuzione della pena. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo che, in ragione della recidiva reiterata, l’imputato fosse escluso dal patteggiamento per una pena detentiva superiore a due anni, ai sensi dell’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. Il Procuratore generale presso la Cassazione ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio. Ha precisato che non si trattava propriamente di pena illegale: la pena era stata correttamente determinata e rientrava nella cornice edittale. Il vizio consisteva nell’assenza di una condizione per l’accesso al rito speciale, poiché l’imputato recidivo reiterato non poteva patteggiare una pena detentiva superiore a due anni. Di conseguenza, non operava la limitazione dell’impugnazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 1-bis, c.p.p.

    Si tratta, piuttosto, dell'assenza di una condizione per l'accesso al rito speciale, come si rileva chiaramente già dall'incipit del citato comma 1-bis ("sono esclusi dall'applicazione del comma 1...").

    La disposizione esclude determinate categorie di imputati dall’accesso al patteggiamento; nel caso esaminato la recidiva reiterata impediva di accedere al rito per una pena detentiva superiore a due anni.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    essendo stata perciò la pena applicata fuori dai casi consentiti e non operando, di conseguenza, la limitazione dell'impugnazione delle sentenze di "patteggiamento" alle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

    La limitazione dei motivi di impugnazione prevista per le sentenze di patteggiamento non si applica quando la pena è stata applicata fuori dai casi consentiti, per mancanza di una condizione di accesso al rito.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Con la sentenza impugnata, è stata applicata a Cominelli, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., la pena di quattro anni due mesi e venti giorni di reclusione e ventimila euro di multa, per i! reato di cui all'ad, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio e successiva ad esecuzione di pena.

    La norma individua il reato per il quale era stata applicata la pena concordata; la Corte non esamina nel merito la responsabilità per tale reato.

Massime di principio

  • Quando l’imputato è escluso dall’accesso al patteggiamento per una pena detentiva superiore al limite consentito in ragione della recidiva reiterata, il vizio consiste nella mancanza di una condizione per l’accesso al rito, non necessariamente nell’illegalità della pena in sé, se questa è correttamente determinata e rientra nella cornice edittale.
  • La limitazione dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento prevista dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non opera se la pena è stata applicata fuori dai casi consentiti per assenza dei presupposti di accesso al rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiRecidiva

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