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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16678/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La dipendente di una azienda sanitaria pubblica aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL comparto Sanità per il biennio economico 2000/2001, deducendo di avere svolto di fatto e in via esclusiva le relative funzioni. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provato il possesso, alla data rilevante del 31.8.2001, dei presupposti contrattuali richiesti per l'attribuzione dell'indennità, anche perché gli atti prodotti non dimostravano un formale conferimento o riconoscimento dell'incarico e la stessa ricorrente non aveva chiarito in modo adeguato la categoria di inquadramento posseduta a quella data. In cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 10 CCNL comparto Sanità 2000/2001, dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il riferimento all'atto formale nel sistema contrattuale riguarderebbe il solo successivo riconoscimento dell'effettivo esercizio delle funzioni e che la nota prodotta avrebbe avuto idoneità probatoria, contestando quindi la lettura data dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non si confrontava con l'ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata specificazione della qualifica posseduta dalla ricorrente alla data del 31.8.2001, dato ritenuto essenziale per l'applicazione del diverso regime previsto dal CCNL in relazione all'appartenenza alla categoria D o C. Inoltre, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva accertato in fatto, con apprezzamento non riesaminabile in sede di legittimità, l'assenza di un atto formale di attribuzione dell'incarico di coordinamento nel periodo anteriore al CCNL 2000/2001, e che gli atti prodotti avevano mero contenuto propositivo. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 CCNL comparto Sanità biennio economico 2000/2001

    La disposizione contrattuale è letta nel senso che, per la fase di prima applicazione dell'indennità di coordinamento, occorre un presupposto formale/documentale dell'incarico o del suo riconoscimento, con rilievo diverso a seconda della categoria di appartenenza del dipendente alla data rilevante.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro pubblico, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva oltre a reputare inammissibile il motivo.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma però che incombeva sulla lavoratrice la prova dei presupposti contrattuali per il riconoscimento dell'indennità.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per censurare la valutazione della prova documentale; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di indennità di coordinamento nel comparto sanità, la fase di prima applicazione richiede la prova di un presupposto formale e documentale dell'incarico o del suo riconoscimento, non essendo sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di fatto delle mansioni.
  • Il lavoratore che chieda il riconoscimento di un trattamento economico contrattuale deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi della pretesa, compresa la propria qualifica o categoria di inquadramento alla data rilevante quando da essa dipendano presupposti applicativi diversi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • L'accertamento in fatto del giudice di merito sulla mancanza di atti formali di attribuzione dell'incarico e sulla natura meramente propositiva della documentazione prodotta non è rivalutabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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