Sentenza del 21/06/2016 n. 12758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il notaio aveva chiesto il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura fissa per un atto di assegnazione in proprietà di un alloggio di cooperativa edilizia, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione prevista dal D.P.R. n. 601/1973, art. 32, comma 2. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto la sua legittimazione, ritenendolo direttamente obbligato al pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che il notaio è soltanto responsabile d'imposta e non contribuente, poiché è estraneo al presupposto impositivo e agisce come garante legale del pagamento dovuto dalle parti contraenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto assorbito il secondo, relativo alla spettanza dell'agevolazione fiscale. Ha stabilito che il notaio rogante non è legittimato a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta pagata, anche quando l'imposta sia stata versata in eccesso o indebitamente. Il diritto al rimborso spetta al contribuente, cioè alle parti sostanziali dell'atto, mentre il notaio può eventualmente esercitare nei loro confronti il diritto di rivalsa per quanto pagato. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del notaio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 10, comma 1, lett. b)
Il notaio è obbligato a richiedere la registrazione dell'atto, ma tale obbligo non lo rende il contribuente sostanziale dell'imposta.
"I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto"
Le parti contraenti sono i contribuenti effettivi e restano i soggetti principali obbligati al pagamento; il notaio risponde come responsabile d'imposta in funzione di garanzia della riscossione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 77, comma 1
La richiesta di rimborso dell'imposta, salvo il caso del soggetto destinatario della sanzione, spetta al contribuente e non al mero responsabile d'imposta.
D.P.R. n. 600/1973, art. 64, comma 3
Definisce il responsabile d'imposta come il soggetto obbligato al pagamento insieme al contribuente, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo. Il notaio può quindi recuperare dalle parti quanto versato, ma non chiedere direttamente il rimborso all'Erario.
D.Lgs. n. 347/1990, artt. 11 e 17
I principi sulla legittimazione al rimborso applicabili all'imposta di registro si estendono anche alle imposte ipotecarie e catastali.
D.P.R. n. 601/1973, art. 32, comma 2
Prevede l'esenzione per determinati atti di trasferimento della proprietà di case economiche e popolari. La Corte non ha esaminato nel merito l'applicabilità dell'esenzione, perché ha ritenuto preliminarmente carente la legittimazione del notaio a chiedere il rimborso.
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in tema di ripetizione dell'indebito, ma non posto a fondamento autonomo della decisione, che si basa principalmente sulla distinzione tra contribuente e responsabile d'imposta.
Massime di principio
- Il soggetto che versa materialmente un tributo non è necessariamente il titolare del diritto al rimborso: occorre individuare il contribuente effettivo, cioè il soggetto cui si riferisce il presupposto impositivo e che sopporta definitivamente il tributo.
- Il responsabile d'imposta, come il notaio rogante, può essere obbligato solidalmente al pagamento per agevolare la riscossione, ma tale posizione non gli attribuisce normalmente la legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria.
- Il responsabile d'imposta conserva generalmente il diritto di rivalsa nei confronti del contribuente principale per le somme versate per suo conto.
- Se invece la pretesa fiscale viene notificata direttamente al responsabile d'imposta, quest'ultimo ha interesse e legittimazione a contestare l'esistenza o l'importo del tributo richiesto.
- Quando la questione della legittimazione è preliminare e decisiva, il giudice può definire la controversia senza esaminare il merito dell'agevolazione o dell'esenzione fiscale invocata.
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