Cassazione Civile, Ordinanza n. 32172/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Velletri aveva declinato la propria competenza ritenendo la controversia ereditaria e quindi attratta dal foro dell'aperta successione. Esse sostenevano invece che il giudizio avesse come domanda principale la nullità della compravendita di un immobile sito in Rocca di Papa, con conseguente radicamento della competenza nel foro di Velletri; le ulteriori questioni ereditarie sarebbero state solo accessorie e, comunque, già venute meno per effetto dell'asserita rinuncia alla falsità del testamento e della restituzione dei beni da parte della convenuta. Nel merito della lite, dalle domande riportate nella sentenza emergevano plurime richieste: consegna di beni del de cuius, accertamento della simulazione di una compravendita che avrebbe dissimulato una donazione nulla per difetto di forma, revoca per ingratitudine di donazioni, restituzione di somme prelevate dopo la morte del de cuius, accertamento della falsità del testamento olografo, restituzione dell'immobile e risarcimento danni. La resistente ha depositato controricorso contestando la ricostruzione delle ricorrenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha osservato che nel giudizio erano state proposte non già una domanda principale e domande accessorie, ma più domande tra loro alternative e subordinate; tra queste vi erano domande qualificabili come petizione ereditaria, azione di riduzione, revoca per ingratitudine spettante anche agli eredi del donante, e accertamento della falsità del testamento. Pertanto la controversia è stata correttamente qualificata come causa ereditaria ai sensi dell'art. 22 c.p.c., con conseguente competenza del Tribunale di Tivoli, già affermata dal Tribunale di Velletri. Il ricorso è stato rigettato, le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore della resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
cause "relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione"
La Corte lo applica estensivamente alle controversie che, anche se articolate in più domande alternative o subordinate, includano azioni di petizione ereditaria o comunque domande che presuppongono la qualità di erede e la devoluzione dell'asse.
Richiamato come base della domanda di ripetizione dell'indebito relativa alle somme asseritamente versate o prelevate senza titolo.
Richiamato come domanda subordinata di arricchimento senza causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per le cause ereditarie rileva il contenuto complessivo delle domande proposte e non la qualificazione che la parte attribuisce alla propria domanda come principale o accessoria.
- La competenza del foro dell'aperta successione si estende alle controversie in cui siano cumulate domande di petizione ereditaria, restituzione di beni dell'asse, accertamento della falsità del testamento o altre pretese che presuppongono la qualità di erede.
- La presenza di domande alternative o subordinate riconducibili, anche solo in parte, alla materia successoria è sufficiente a radicare la causa come ereditaria ai sensi dell'art. 22 c.p.c., se il nucleo della lite investe l'asse ereditario.
- Nel regolamento di competenza, le allegazioni di cessazione della materia del contendere o di rinuncia della controparte a talune questioni non escludono la competenza se non risultano accertate nel giudizio di merito.
- La petizione ereditaria può essere ravvisata anche quando la domanda sia formulata come richiesta di consegna o restituzione di beni appartenenti al de cuius e all'asse successorio.
Come è indicizzato
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