Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36351/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento del rapporto di lavoro del dipendente da una società a controllo pubblico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disposto ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011. Il lavoratore, assunto a termine e poi reintegrato dopo la declaratoria di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, ha chiesto di accertare la nullità, illegittimità o inefficacia di quel trasferimento e di ottenere la reintegra presso l'originario ufficio della società. In appello la domanda era stata respinta perché il giudice di merito aveva ritenuto che, per effetto della reintegrazione ex tunc, il lavoratore fosse ancora dipendente a tempo indeterminato della società e rientrasse nel perimetro della norma di trasferimento. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) ha contestato la tardività dell'acquisizione di documenti relativi al pagamento delle retribuzioni, sostenendo che essi erano stati ricevuti dopo il deposito del ricorso introduttivo e che la Corte avrebbe dovuto considerarli indispensabili; (2) ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il lavoratore fosse stato reintegrato presso la Direzione Generale e non presso l'Ispettorato di Vigilanza, e che il trasferimento al Ministero sarebbe stato legittimo solo se quest'ultimo avesse partecipato al giudizio sul licenziamento; (3) ha dedotto violazione di norme processuali e del giudicato, sostenendo che la società avesse prestato acquiescenza alla sentenza sul licenziamento, con conseguente carenza di interesse all'appello; (4) ha lamentato l'omesso esame di lettere del Ministero del 2014 e del 2017 che, a suo dire, evidenziavano il rifiuto del passaggio alle dipendenze ministeriali e confermavano l'inopportunità del trasferimento. La resistente ha replicato resistendo con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il primo perché non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello, che aveva reputato irrilevante la documentazione oltre che tardiva; il secondo perché, sotto la veste del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., sollevava questioni giuridiche estranee all'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha poi ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo in considerazione dell'ordinanza n. 18939 del 2023, che aveva già respinto il ricorso del lavoratore nel diverso giudizio sul licenziamento e aveva confermato la legittimità del recesso intimato dalla società. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4, d.l. n. 98 del 2011

    Norma posta a base del trasferimento del rapporto di lavoro al Ministero; la Corte di merito l'ha ritenuta applicabile al lavoratore perché, alla data rilevante, egli era ancora dipendente a tempo indeterminato della società in virtù della reintegrazione con effetto ex tunc.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione di violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non potendo essere usato per riproporre questioni giuridiche.

  • art. 414 n. 5 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla produzione documentale e alla dedotta insufficienza/erroneità dei fatti posti a base della decisione.

  • artt. 167 e 345 c.p.c.

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la documentazione poteva essere acquisita in appello perché indispensabile e non tardiva.

  • art. 329 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'acquiescenza della società alla decisione di primo grado sul licenziamento.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato nel terzo motivo insieme alle norme sul giudicato e sull'interesse ad impugnare.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato in relazione all'efficacia del giudicato formatosi nella controversia sul licenziamento.

  • art. 100 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere la carenza di interesse della società a proporre impugnazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nella gestione camerale del ricorso e nel deposito della memoria del controricorrente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per indicare la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurare specificamente tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola rende inammissibile la doglianza per difetto di interesse.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è utilizzabile per riproporre questioni di diritto o contestazioni sull'interpretazione degli effetti processuali di altri giudizi.
  • La deduzione di un'omessa o tardiva valutazione documentale è inammissibile quando la decisione impugnata abbia comunque affermato l'irrilevanza di quei documenti ai fini del decidere e tale autonoma valutazione non sia specificamente censurata.
  • La spontanea esecuzione di una sentenza sfavorevole non integra di per sé acquiescenza all'impugnazione, potendo rispondere anche all'esigenza di evitare ulteriori costi di precetto ed esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.