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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22847/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito in primo grado per far accertare la nullità del licenziamento intimatogli e ottenere il conseguente risarcimento del danno. Rigettata la domanda dal Tribunale, aveva proposto appello. Nel corso del giudizio di gravame, la società datrice di lavoro è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; la Corte d'appello ha quindi dichiarato improseguibile la domanda di accertamento dei crediti e condanna al pagamento, ponendo le spese a carico dell'appellante e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che, non essendosi la Corte d'appello pronunciata sul merito e sulle domande, non vi sarebbe stata soccombenza e dunque non poteva esservi condanna alle spese, ovvero si sarebbe dovuta disporre la compensazione integrale; 2) violazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, assumendo che, in presenza di improseguibilità dell'impugnazione per effetto della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, non ricorressero i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando l'impresa datrice di lavoro è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e ciò sopravviene nel corso del giudizio determinandone l'improseguibilità, il giudice deve comunque provvedere sulle spese ex art. 91 c.p.c.; la regolazione segue il principio di causalità, e la soccombenza ne è solo indice, sicché la parte che ha dato causa al processo o al suo protrarsi può essere condannata alle spese, salvo compensazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le statuizioni sul contributo unificato attengono a un'obbligazione tributaria spettante all'Erario, che non è parte del giudizio, con conseguente carenza di interesse della controparte a impugnarle. Il ricorso è stato dunque respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice, anche quando il processo si chiude senza decisione di merito per improseguibilità sopravvenuta, deve regolare le spese secondo il principio di causalità; la soccombenza è solo un indice rivelatore.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha ribadito che, in presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo per la parte soccombente di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, sopravviene la liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro e l'azione diviene improseguibile, il giudice deve comunque provvedere sulle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
  • La regolazione delle spese non presuppone necessariamente una decisione di merito: conta il principio di causalità, per cui le spese possono essere poste a carico della parte che ha dato causa al processo o al suo protrarsi, salvo compensazione rimessa al giudice di merito.
  • Le statuizioni relative all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato non sono utilmente impugnabili dalla controparte del giudizio di merito, perché l'obbligazione ha natura tributaria e il relativo credito spetta all'Erario, soggetto estraneo al processo.
  • L'improseguibilità dell'azione per effetto di una procedura concorsuale non esonera automaticamente la parte attrice o appellante dalla condanna alle spese, se essa è stata la causa del processo o del suo protrarsi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteLicenziamentoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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