Cassazione Civile, Ordinanza n. 22854/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di una società ferroviaria, che aveva chiesto di vedersi riconoscere, per il periodo di ferie, un trattamento economico pari a quello normalmente percepito nello svolgimento dell'attività lavorativa ordinaria. In particolare, il lavoratore domandava che nella retribuzione feriale fossero inclusi: l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità e l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), senza esclusione della componente variabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, resistendo il lavoratore con controricorso. Tuttavia, nel giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al ricorso da parte della società.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre posto le spese di lite a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario del controricorrente. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale contributo unificato aggiuntivo si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
In caso di rinuncia rituale al ricorso non accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e le spese possono essere poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, in assenza di accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non comporta quindi l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per tali ipotesi.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente, con eventuale distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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