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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29121/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino gambiano aveva chiesto al tribunale il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Paese per contrasti con compaesani e con lo zio imam in relazione alla pratica della circoncisione, da lui subita ma osteggiata nel contesto locale e vietata dal governo gambiano. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava, ritenendo non credibile il racconto per inverosimiglianza e contraddittorietà, escludendo inoltre che in Gambia vi fosse violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale e che fossero state allegate specifiche ragioni di vulnerabilità o di integrazione sociale in Italia. Nel ricorso per cassazione il richiedente deduceva: 1) motivazione apparente o inesistente sulla credibilità del racconto, con violazione degli artt. 3 e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007 e degli artt. 8, comma 3, 27, comma 1-bis, 35-bis, comma 9, per erronea valutazione delle dichiarazioni e omesso dovere di cooperazione istruttoria; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; 3) violazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non idonei a scalfire l'accertamento di non credibilità compiuto dalla corte di merito e perché volti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e della situazione del Gambia; ha inoltre osservato che il dovere di cooperazione istruttoria non esonera dall'onere di allegazione dei fatti rilevanti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la corte d'appello aveva escluso la presenza di specifiche e personali situazioni di vulnerabilità e di un'effettiva integrazione socio-lavorativa in Italia, mentre la censura era svolta in modo astratto e senza indicare un fatto decisivo omesso. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva del Ministero. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 251/2007, art. 3

    Riguarda i criteri di valutazione delle dichiarazioni del richiedente e non esime dall'onere di allegare i fatti rilevanti.

  • d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. b)

    Invocato per la protezione sussidiaria; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non ha efficacemente contestato l'accertamento di fatto sulla non credibilità e sulla situazione del Paese di origine.

  • d.lgs. n. 25/2008, art. 8

    Richiamato in tema di cooperazione istruttoria e accertamento officioso; il dovere è stato ritenuto correttamente esercitato nei limiti consentiti dall'allegazione dei fatti da parte del richiedente.

  • d.lgs. n. 25/2008, art. 27, comma 1-bis

    Richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sulla valutazione delle dichiarazioni e sulla cooperazione istruttoria.

  • d.lgs. n. 25/2008, art. 35-bis, comma 9

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente nel primo motivo.

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 19, comma 1

    Invocato per la protezione umanitaria/il divieto di espulsione o respingimento; la censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con l'accertata assenza di vulnerabilità individuale.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia di protezione internazionale, la censura per cassazione contro il giudizio di non credibilità del richiedente è inammissibile se non confronta specificamente le incongruenze e le ragioni logiche poste a base della valutazione di merito.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice opera quanto alla verifica dei fatti allegati e alla loro dimostrazione, ma non sostituisce l'onere di allegazione dei fatti costitutivi da parte del richiedente.
  • La doglianza sulla protezione sussidiaria non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della situazione del Paese di origine, se la corte di merito ha fondato la decisione su un accertamento di fatto non adeguatamente specificamente censurato.
  • Per il riconoscimento della protezione umanitaria occorre che il ricorso confronti la ratio decidendi relativa all'assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità personale e di un percorso di integrazione in Italia; censure astratte o apodittiche sono inammissibili.
  • Quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto decisivo e il ricorso non individua un fatto decisivo omesso, la censura è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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