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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30378/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva conferito un mandato per la presentazione della Domanda Unica di Aiuto (Regolamento CE 1307/2013) e convenne in giudizio la CAA per errata compilazione della domanda chiedendo il risarcimento del danno (circa euro 281.743,73). In primo grado il Tribunale accertò inadempimento e condannò la convenuta al risarcimento di euro 211.607,51. In appello la CAA contestò la legittimazione passiva sostenendo che il mandato era stato conferito a diversa entità (CAA Copagri Lombardia s.r.l. / Copagri Lombardia Service s.r.l.) e non alla CAA Copagri S.r.l. con sede a Roma; la Corte d'appello ritenne non provata la titolarità passiva della società convenuta e accolse l'appello. Sala propose ricorso per cassazione con plurime censure in tema di omessa pronuncia, ultra/extra petizione, omesso esame di documenti e rigetto di richieste probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenze formali e di specificità (violazione degli obblighi di autosufficienza e di indicazione degli atti ai sensi dell'art. 366 c.p.c.), per l'impossibilità di riesaminare in sede di legittimità la valutazione delle risultanze di merito e per il mancato carattere decisivo degli elementi contestati. I motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: mancata puntuale trascrizione e localizzazione dei documenti e delle eccezioni, richiesta di riesame del fatto che esula dal sindacato di legittimità, omissione di specificità nelle doglianze riguardanti prove testimoniali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 2.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%) e resta confermata la decisione di appello che aveva escluso la legittimazione passiva di CAA Copagri S.r.l.

Norme richiamate

  • Regolamento CE 1307/2013

    Disciplina la Domanda Unica di Aiuto quale oggetto dell'incarico affidato alla CAA; usata come riferimento per la prestazione professionale oggetto della controversia

  • art. 1176 cod. civ.

    Riferimento al dovere di diligenza gravante sull'intermediario; il Tribunale di primo grado aveva ritenuto inadempiente la CAA sulla base di tale norma

  • d.lgs. n. 165/1999, art. 3-bis

    Norma istituente i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA); utilizzata per qualificare la natura e i requisiti dei CAA

  • d.lgs. n. 74/2018, art. 6

    Richiamato come disciplina vigente in materia di CAA al momento della decisione d'appello

  • decreto ministeriale 27 marzo 2008

    Richiamato in relazione ai requisiti minimi di funzionamento dei CAA e alla vigilanza regionale sulle sedi operative

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in ordine al divieto di "nova" e alla contestazione sulla tardiva introduzione di deduzioni difensive in appello

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito al vizio di omessa pronuncia: la Cassazione richiama i limiti e i presupposti per dedurre tale vizio in sede di legittimità

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3,4,5

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati per valutare la rilevanza e l'ammissibilità delle censure (omesso esame di fatto decisivo, violazioni di legge, e vizi di motivazione)

  • art. 366 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 6

    Principio di autosufficienza e obbligo di specificità in cassazione: incompleta trascrizione/localizzazione degli atti/documenti e mancanza di specificità hanno determinato l'inammissibilità del ricorso

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai limiti dell'apprezzamento della prova da parte del giudice di merito; la Corte ricorda i criteri per denunciare una violazione nella valutazione probatoria

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale depositata dal ricorrente

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012 (conv. L. n.134/2012)

    Richiamata per spiegare la limitazione del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione introdotta dalla modifica normativa

  • art. 372 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla formazione e notificazione dell'elenco delle produzioni documentali in Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione tardiva ma non decisiva

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'onere di riproporre in appello prove già dedotte nel primo grado se si intende farle valutare nuovamente

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto alla prova e al giusto processo; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità

Massime di principio

  • In controversie su incarichi di assistenza/formalità tecniche (es. Domanda Unica) chi agisce in giudizio deve provare il conferimento del mandato all'esatta persona giuridica convenuta; la semplice coincidenza di denominazione non è sufficiente.
  • La distinzione tra entità giuridiche separate (società diverse, sedi operative, associazioni non riconosciute) è decisiva: la responsabilità contrattuale si imputa solo alla persona giuridica cui è stato conferito il mandato.
  • La legittimazione passiva può essere rilevata e decisa in qualsiasi fase del processo e anche d'ufficio dal giudice, quand'anche la parte convenuta non l'abbia formulata nelle conclusioni iniziali.
  • In Cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c.): i documenti decisivi devono essere trascritti o riprodotti e deve essere indicata la loro collocazione nel fascicolo processuale; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Il sindacato di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del merito probatorio: contestazioni che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che non si denunci l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Le obiezioni procedurali tardive (nova) possono rilevare, ma vanno dettagliatamente documentate: non è sufficiente un riferimento generico alla tardività o all'irritualità di deduzioni in appello.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza: una decisione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese del grado di Cassazione.
  • Se si intende fondare la responsabilità su comportamenti di altre società appartenenti allo stesso gruppo o su presunte articolazioni locali, è necessario fornire prove chiare del rapporto organizzativo/contrattuale (mandati, atti di rappresentanza, determinazioni regionali di abilitazione).

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